Adempimenti

Il Fondo nuove competenze spinge la formazione a distanza

di Gianni Bocchieri

L’Avviso pubblico relativo al fondo nuove competenze (Fnc) ha sdoganato ufficialmente la Formazione a distanza (Fad) dopo la pubblicazione delle Faq da parte di Anpal (si legga il Sole 24 Ore del 24 novembre). L’Agenzia ha anche precisato che la Fad è da preferire nell’attuale periodo emergenziale, purché questa modalità permetta il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati nel piano da allegare all’istanza di accesso al Fondo (Faq 45). Ammesso anche il training on the job, purché previsto nel progetto formativo, puntualmente quantificato e quantitativamente fissato in misura marginale rispetto alle ore destinate alle altre attività formative (Faq 36).

Più in generale, il grande numero delle Faq (22 su 56) dedicate al progetto formativo e ai soggetti attuatori richiama la competenza costituzionale esclusiva delle Regioni in tema di formazione ed enfatizza la valenza della stessa formazione quale strumento di politica attiva del lavoro, idoneo a contrastare preventivamente il rischio di disoccupazione attraverso processi di riqualificazione professionale dei lavoratori attivi.

Il piano formativo non è quindi un semplice allegato all’istanza di finanziamento da presentare ad Anpal. La sua stesura richiede conoscenze tecniche specifiche, capaci di tradurre i fabbisogni formativi individuati dall’Accordo sindacale (Faq 28), tanto più che non è nemmeno definito un format per la sua redazione anche se l’Avviso ne specifica i contenuti obbligatori (Faq 3). Allo stesso modo, il suo redattore deve saper modulare il livello di personalizzazione del piano sulla base delle valutazioni dei profili in ingresso nei percorsi formativi e progettare per competenze, coerenti con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze (Faq 29). Deve anche avere dimestichezza con il Quadro europeo delle qualificazioni (Eqf), la griglia di 8 livelli comune ai paesi Europei che permette di identificare in modo veloce e univoco il livello di approfondimento e autonomia raggiunto in un certo ambito professionale e che permette di associare ogni qualifica del sistema di istruzione e formazione italiano al corrispondente livello Edf. È infatti previsto che gli esiti dei percorsi finanziati dal Fnc devono dare in esito una certificazione almeno di livello Eqf F 3 o 4 (Faq 32), che corrispondono a quelle di un percorso di qualifica e di diploma professionale, per i quali i giovani in obbligo di istruzione devono fare migliaia di ore di formazione anche in tirocinio curriculare.

Anpal precisa che i progetti formativi devono essere valutati dalle Regioni, che lo faranno tenendo conto della loro programmazione in materia di formazione continua (Faq 30). Tuttavia, alcune risposte dell’Agenzia risentono di un quadro regionale non ancora omogeneo soprattutto nella costruzione dei sistemi di certificazione delle competenze, ritenuta tanto centrale che persino l’attestato di frequenza deve eventualmente includere l’indicazione delle competenze acquisite (Faq 31). Anpal precisa, infatti, che la richiesta di saldo va obbligatoriamente corredata dalle attestazioni o certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, la cui natura dipenderà proprio dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno (Faq 31). In altre parole, la risposta lascia intendere che se l’ente certificatore opera in una Regione che non ha ancora completato la costruzione del suo sistema di certificazioni, può anche limitarsi a rilasciare una semplice attestazione delle competenze acquisite, da fare comunque nel rispetto degli standard nazionale (Dlgs n. 13/2013 e seguenti). Viene invece espressamente precisato che è preferibile che l’ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore della formazione, il quale può essere sia un ente accreditato a livello nazionale e regionale, sia altri soggetti anche privati che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione (Università, Centri per l’istruzione degli Adulti, Its, Centri di ricerca) (Faq 47).

La formazione però può essere erogata da parte della stessa impresa, a cui non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver maturato un’esperienza diretta in materia (Faq 34).

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