Adempimenti

Bonus baby sitting zone rosse, domande accettate anche se la regione poi ha cambiato colore

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 14 del decreto legge 149/2020 (Ristori-bis) ha riconosciuto il diritto alla fruizione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting o servizi integrativi per l'infanzia per alcune categorie di lavoratori delle zone rosse. La norma è diretta, in particolare, ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale sottoposti a chiusura.

La circolare Inps 153/2020 illustra le relative modalità operative. In proposito è opportuno premettere come il decreto Ristori-bis sia stato "assorbito" nel disegno di legge di conversione del decreto legge 137/2020 (il Ristori 1), approvato definitivamente il 18 dicembre ma al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti.

Il bonus, pari ad un ammontare complessivo di 1.000 euro, interessa i servizi da erogarsi nelle zone rosse, al momento Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano nonché le regioni Campania e Toscana. In ogni caso, si legge nella circolare, i requisiti legati alla verifica delle regioni incluse nella zona rossa verrà valutato dall'Inps tenuto conto delle ordinanze del ministro della Salute pubblicate a partire dal 5 novembre 2020, ma saranno ammesse anche le istanze presentate da soggetti che, al momento della presentazione della domanda si trovino in zone rosse in seguito non più considerate tali.

L'ammissione alla fruizione del beneficio è subordinata alla residenza del genitore richiedente e convivente con il minore in una delle aree ad alto rischio nonché alla frequenza, da parte del minore, di una scuola situata nelle medesime zone. I genitori lavoratori potenzialmente interessati, anche affidatari, sono quelli iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'Inps (artigiani, comercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Un artigiano che svolgesse anche un'attività di lavoro dipendente, per esempio, vedrebbe respinta la propria domanda ma un artigiano che fosse iscritto anche alla gestione separata sarebbe ammesso.

Disco rosso per i dipendenti, in quanto già destinatari del congedo straordinario previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 149/2020. Entrambi i genitori lavoratori, avendone i requisiti, avranno titolo a richiedere il bonus ma solo se entrambi non in modalità agile al 100 per cento. Tale ultima circostanza, preclusiva ai fini della fruizione della agevolazione, dovrà essere esplicitamente dichiarata nel modello di domanda dal richiedente anche per l'altro genitore e dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente (ove presente) che ne attesti la veridicità.

Ulteriore condizione preclusiva alla fruizione del bonus è l’esistenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (Cigo, Cigs, Cig in deroga, assegno ordinario) o cessazione dell'attività lavorativa (Naspi) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Anche in questo caso, seguendo lo schema collaudato dei precedenti decreti Cura Italia e Rilancio, il bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia. Sarà pertanto cura del genitore beneficiario e del prestatore procedere alla registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali presente nel sito dell'istituto.

Le prestazioni di baby sitting passibili di remunerazione sono quelle svolte dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, salvo proroghe e devono necessariamente coincidere con il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. È opportuno ricordare come, per espressa disposizione di legge, il beneficio in questione non è erogato per le prestazioni rese dai familiari (rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado) ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

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