Adempimenti

Certificazione unica entro il 16 marzo

di Barbara Massara

La certificazione unica, la cui bozza è stata pubblicata ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate insieme a quella del modello 770, importa le numerose novità fiscali che hanno debuttato quest’anno, comprese quelle introdotte dai provvedimenti legati all’emergenza epidemiologica.

Prima tra tutte il nuovo termine unificato del 16 marzo entro cui le Cu devono essere trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria, nonché consegnate o trasmesse al percipiente. Nuova è la scelta, introdotta dall’articolo 97 bis del Dl 104/2020, di destinazione del 2 per mille dell’Irpef in favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le modifiche più sostanziali attengono il mondo delle detrazioni e dei crediti, soprattutto in ragione dell’introduzione, dal 1° luglio scorso, del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, e della contestuale abrogazione del bonus Renzi. Nei punti 13 e 14 il sostituto dovrà suddividere i giorni per i quali ha maturato tali misure tra primo (massimo 181 giorni) e secondo semestre (massimo 184 giorni). Al trattamento integrativo è dedicata una nuova sezione, molto simile a quella del bonus Renzi, salvo le specificità connesse al recupero dell’importo indebito, che può avvenire in un’unica soluzione in sede di conguaglio (punto 403) o a rate, con l’obbligo di indicare nel punto 404 l’importo da trattenere post conguaglio.

Laddove il sostituto, per riconoscere il bonus Renzi e/o il trattamento integrativo, si sia avvalso della clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128 del Dl 34/2020, che consente di derogare alla regola della capienza dell’imposta in presenza di redditi ridotti da cassa integrazione o congedo covid, nell’apposita sezione dovrà specificare sia il reddito effettivo erogato che quello contrattuale che sarebbe spettato in assenza di Cig e/o di congedo, tenendo conto, in caso di conguaglio cumulativo, anche di quanto erogato dai precedenti sostituti.

L’ulteriore detrazione spettante per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro deve essere esposta nel punto 368.

Mentre nella sezione degli oneri deducibili sono esposte le somme restituite al soggetto erogatore secondo l’articolo 10, comma 1, lettera d bis del Tuir, erogate al lordo dell’imposta, nel punto 475 devono essere indicate quelle restituite al netto dell’imposta per effetto della nuova regola introdotta dall’articolo 150 del Dl 34/2020.

Nel punto 476 viene ospitato il premio di 100 euro riconosciuto al dipendente che nel mese di marzo 2020 ha prestato lavorato non in smart working (articolo 63 del Dl 18/2020).

La certificazione risente altresì delle nuove regole che disciplinano dallo scorso primo gennaio il trattamento fiscale agevolato degli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015). Sia per loro, che per ricercatori e docenti, nel punto 11 viene richiesto di indicare il Paese di provenienza.

Il modello 770 risente dei crediti introdotti nel corso del 2020 che devono essere esposti nel quadro Sx. In particolare tra i crediti del rigo Sx1 riconosciuti ed eventualmente utilizzati dal datore di lavoro, sono ricompresi sia quello derivante dalla restituzione da parte del percipiente delle somme indebite al netto dell’Irpef (articolo 150 del Dl 34/2020, credito pari al 30% delle somme) che quello corrispondente al premio erogato ai dipendenti in base all’articolo 63 del Dl 18/2020. Il nuovo trattamento integrativo, al pari del bonus Renzi e secondo le medesime regole espositive, trova una distinta esposizione in calce al quadro.

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