Adempimenti

Bonus impatriati ancora precluso per gli sportivi professionisti

di Antonio Longo

Estensione a 10 anni del regime «impatriati» anche in presenza di figli nati dopo il trasferimento in Italia ma entro il primo quinquennio e agevolazioni per gli sportivi professionisti rinviate sino all’adozione del Dpcm di attuazione. Detassazione al 90% in caso di trasferimento della residenza in un comune del Sud anche se l’attività lavorativa è svolta in un Comune diverso, redditi da diritti di autore inclusi nel perimetro dell’agevolazione, mentre restano fuori i redditi d’impresa attribuiti dalle società «trasparenti» ai soci impatriati. Sono solo alcuni dei chiarimenti forniti nella circolare 33/E/2020 a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 34/2019 (decreto Crescita). Interpretazioni che assumono particolare rilevanza anche perché arrivano a pochissimi giorni dall’inserimento di una norma, contenuta nella legge di Bilancio 2021 approvata alla Camera, che estende le agevolazioni anche ai lavoratori rientrati in Italia ante 2019.

Il regime fiscale per i lavoratori «impatriati» ha trovato una ampia riformulazione ad opera del Dl 34/2019. Le agevolazioni si applicano ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi soggetti spetta la detassazione ai fini Irpef, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Il regime si applica anche a chi avvia un’attività d’impresa in forma individuale. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90 per cento. Inoltre, per favorire il “radicamento” nel nostro Paese, le agevolazioni si estendono per ulteriori 5 anni, con detassazione al 50% in questo arco temporale aggiuntivo, in caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne/a carico o che diventino proprietari di immobili residenziali in Italia dopo il trasferimento (ovvero lo siano diventati nei 12 mesi precedenti). Ai lavoratori con 3 figli spetta una detassazione del 90 per cento. L’iniziale decorrenza di queste nuove e più ampie agevolazioni era stabilita per i trasferimenti di residenza fiscale dal 2020. Con il successivo Dl 124/2019 le disposizioni sono state rese applicabili anche ai lavoratori che avevano trasferito la residenza «dal» 30 aprile 2019 con effetti dal periodo di imposta 2019.

Uno dei chiarimenti della circolare 33/E che sembra sollevare le maggiori problematiche è il “rinvio”, in via interpretativa, delle agevolazioni previste per gli sportivi professionisti impatriati sino all’adozione del previsto Dpcm di attuazione. In sede di conversione del decreto Crescita, era stato introdotto un regime ad hoc per i lavoratori che operano nel settore dello sport professionistico. Il regime si applica ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nell’ambito delle discipline riconosciute come professionistiche dal Coni (calcio, pallacanestro, ciclismo, golf). Per questi soggetti, i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia (si pensi allo stipendio corrisposto dal club di appartenenza) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’adesione al regime è su opzione e comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Un Dpcm dovrebbe definire criteri e modalità di attuazione di questa previsione. Al riguardo, citando un parere conforme del Mef, l’Agenzia ritiene che gli incentivi agli sportivi professionisti non si possano applicare finché non sarà adottato il Dpcm.

La circolare n. 33/E/2020 delle Entrate

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