Adempimenti

Fondo di solidarietà del Trentino, le novità per accesso e prestazioni

di Luca Vichi

Con la circolare n. 156 del 29 dicembre 2020 l'Inps interviene in merito al Fondo di solidarietà del Trentino, istituito con Dm n. 96077/2016, illustrandone il nuovo regolamento entrato in vigore il 27 ottobre 2019. Va subito precisato come le finalità del fondo rimangano le medesime, così come i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione.

Requisito di anzianità
Varia il requisito di anzianità di lavoro effettivo richiesto per accedere alle prestazioni del fondo. Dal previgente requisito di 90 giorni, ora viene richiesta un'anzianità di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della domanda di prestazione.

Le prestazioni erogate dal fondo
Le prestazioni erogate dal fondo sono le seguenti:
- assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria, con l'esclusione delle intemperie stagionali, e straordinaria;
- tutele integrative, in termini d'importo e di durata, delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni;
- contributi per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

L’assegno ordinario
In merito all'assegno ordinario la circolare precisa, in estrema sintesi, quanto segue:
- l'accesso all'assegno ordinario deve essere preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a utilizzare previamente gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Tale ultimo requisito non è richiesto in caso di assegni ordinari con causale Covid-19;
- l'assegno ordinario può essere richiesto per le causali in materia d'integrazione salariale ordinaria, con l'eccezione delle intemperie stagionali, e straordinaria;
- l'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione d'integrazione salariale, anche in relazione ai massimali;
- anche per quanto attiene la durata della prestazione valgono le regole previste per l'integrazione salariale;
- non esiste più il tetto aziendale relativamente alle prestazioni erogate;
- per i periodi di erogazione degli assegni ordinari il fondo versa alla gestione previdenziale d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura;
- in caso di ricorso all'assegno ordinario il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Non è più previsto l'incremento all'8% del contributo in caso di superamento delle 13 settimane nel biennio.

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