Adempimenti

Rivalutate le prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale

di Mario Gallo

Il sistema italiano della previdenza sociale, delineato nei suoi tratti fondamentali dall'articolo 38 della Costituzione, è ancora oggi uno più avanzati a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori in caso d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali.

Il Dprt 1124/1965, infatti, prevede in tali ipotesi un quadro molto articolato di prestazioni anche economiche che, anche per effetto dell'importante riforma varata con il Dlgs 38/2000, nel corso del tempo hanno assunto una valenza sempre maggiore.

Sotto tale profilo è di particolare rilievo, quindi, la circolare dell'Inail 30 dicembre 2020, numero 49, che ha dettato istruzioni per quanto riguarda la rivalutazione annuale delle citate prestazioni economiche e fornito una serie d'indirizzi operativi alle strutture territoriali per l'attività di riliquidazione.

La rivalutazione delle rendite
In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, a partire dal 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'istituto assicuratore ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è assoggettata a rivalutazione annuale, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.

Di conseguenza, completate le fasi precedenti del complesso iter di aggiornamento, con la circolare 49/2020, l'Inail ha fornito i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso; va osservato, in primo luogo, che la rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale riguarda i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% tra il 2018 e il 2019.

Per quanto riguarda il settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata ora in 79,22 euro – secondo quanto prevede il Dm Lavoro 3 agosto 2020, numero 91 – con una retribuzione annua minima di 16.636,20 euro e una massima di 30.895,80 euro.

Da osservare che tali importi operano anche per il settore marittimo ad eccezione di alcune figure di bordo – comandanti e capi macchinisti; primi ufficiali di coperta e di macchina; altri ufficiali – per i quali, invece, sono stabiliti importi specifici.

Per quanto riguarda, poi, l'agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 25.106,5216 euro – sulla base di quanto prevede il Dm 3 agosto 2020, numero 92 – e nella tabella riprodotta nella circolare 49/2020, sono riportati i riferimenti retributivi, distinti per lavoratori subordinati – a tempo determinato e indeterminato – e lavoratori autonomi, relativi all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

Assegno in caso di morte e riliquidazione delle prestazioni in corso
Resta da osservare, infine, che la circolare interviene su altri due fronti; il primo è quello, molto importante, dell'assegno una tantum in caso di morte.

Per i settori industria e agricoltura l'importo di tale assegno, riconosciuto ai superstiti, è fissato ora nella misura di 10.050,00 euro, con un incremento, quindi, di 50,00 euro.

Al tempo stesso, inoltre, nel provvedimento sono riportati i nuovi criteri per le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente, integrazione di rendita, assegno per assistenza personale continuativa; assegni continuativi mensili); in particolare, l'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria e agricoltura e ammonta a 547,75 euro, quindi con un lieve aumento rispetto al 2019.

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