Adempimenti

Cassa covid, contributo addizionale anche per le agenzie di somministrazione

di Michele Regina

Le Agenzie per il lavoro devono inviare a Formatemp a partire dalle ore 12:00 del 14 gennaio e fino alle ore 12:00 del 8 marzo 2021 una dichiarazione per ogni singola mensilità , da settembre a ottobre 2020, in forma di autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000, contenente gli elementi necessari per il calcolo del contributo addizionale per la fruizione degli ammortizzatori Covid -19 da parte dei lavoratori somministrati presso utilizzatori, che a loro volta fruiscono degli stessi ammortizzatori.

Tale contributo addizionale, ove dovuto , pari al 9% o 18%, è stato previsto dal Dl 104/2020 , convertito in legge 126/2020, e confermato dal Dl Ristori, convertito in legge 176/2020. Il Formatemp dà notizia di tale obbligo con propria circolare del 23 dicembre 2020. In particolare, oltre a estendere l'accesso ai trattamenti ai lavoratori in forza presso le imprese alla data del 9 novembre 2020, è stato rideterminato il numero di settimane per cui detti trattamenti di sostegno al reddito possono essere richiesti dai datori di lavoro e, in alcuni casi, è stato introdotto l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico di questi ultimi, variabile in ragione della diminuzione del fatturato del primo semestre del 2020 raffrontato a quello del corrispondente periodo del 2019 .

Più in particolare Formatemp, con circolare del 9 dicembre 2020 aveva già anticipato che l'ufficio legislativo del ministero del Lavoro aveva espresso il proprio parere circa il contributo addizionale, da calcolare rispetto al calo di fatturato dell'utilizzatore e non dell'agenzia e versato al fondo di solidarietà dei lavoratori in somministrazione. Tale obbligazione, a parere di chi scrive, discende da norma di prassi e non di legge, ma Formatemp ne ha dato comunicazione alle agenzie per il lavoro e alle associazioni di rappresentanza delle stesse.

Le agenzie, pertanto, osservando le prescrizioni del fondo, dovranno produrre su format predisposto una dichiarazione di responsabilità ove indicare:
– il numero di settimane di Tis semplificato per le quali il contributo addizionale è dovuto;
− il numero complessivo di ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro nelle settimane soggette a contributo;
− il numero di lavoratori in sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per cui è dovuto il contributo;
− importo complessivo del contributo addizionale dovuto al fondo di solidarietà.

Formatemp precisa che il contributo addizionale:
a) non è dovuto se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20 per cento. Lo stesso principio vale per i datori di lavoro che abbiano iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 (viene presa in considerazione la data di comunicazione dell'attività inviata alla Camera di commercio e non quella di apertura della matricola aziendale), nonché per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, come sostituito dal Dpcm 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal Dpcm 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al Dl 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento;
b) è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione con il primo semestre 2019 il fatturato si è ridotto per meno del 20%;
c) è pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato rispetto al primo semestre del 2019. Inoltre, tale aliquota massima è applicabile alle imprese che non forniscono la richiesta autocertificazione sull'andamento del fatturato.

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