Adempimenti

Vittime dell'amianto, al via la prestazione aggiuntiva 2020

di Pietro Gremigni

Con decreto interministeriale del 10 dicembre 2020 è stata disposta per il 2020 la misura della prestazione aggiuntiva erogato dal Fondo delle vittime dell'amianto per un valore pari al 20% della rendita Inail.

La norma ha attuato quanto disposto dalla legge 207/2017 che ha incrementato le dotazioni del predetto fondo fino a tutto il 2020 e ha individuato la misura di tale prestazione come rapporto tra dotazione finanziaria del fondo medesimo e onere complessivo per la rendita da erogare.

Hanno diritto alla prestazione del Fondo:
- i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita;
- i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.

Il beneficio costituisce una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita dall'avente diritto (lavoratore o familiare superstite) e per l'accesso allo stesso non deve essere presentata alcuna domanda. Sarà l'Inail a liquidarla d'ifficio.

Il fondo è completamente autonomo quanto alle risorse da destinare ai beneficiari, essendo stata sospeso il finanziamento a carico delle imprese, per il triennio 2018-2020 e in particolare non risulta dovuta per lo stesso periodo la specifica addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato esposizione all'amianto.

Dobbiamo ora attendere le istruzioni dell'Inail per comprendere le modalità di pagamento di questa prestazione aggiuntiva alla rendita che di regola, almeno per gli anni precedenti, è stata erogata in due tranche a titolo di acconto di pari importo.

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