Adempimenti

Gestione centralizzata della revoca dei benefici per l’invalidità

di Mario Gallo

La disciplina sull'invalidità ha subito nel corso degli ultimi anni importanti oscillazioni. In particolare, va ricordato che con il Dl 90/2014, il legislatore ha stabilito che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali «in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)» (articolo 25, comma 6-bis).
Sulla scorta di tale disciplina, quindi, l'Inps con il messaggio 138/2021 del 15 gennaio, ha reso noto il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione a seguito di revoca per giudizio medico legale ("fascia 90") e la successiva revoca definitiva della prestazione nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di «non cieco» o «non sordo».

Visita di revisione e sospensione dei benefici
Sul piano procedurale l'istituto previdenziale ha tenuto a precisare che nei procedimenti di verifica dello stato invalidante, procede alla convocazione a visita di revisione secondo le scadenze indicate nei precedenti verbali, ovvero nell'eventuale relazione peritale omologata dal giudice se il riconoscimento del requisito sanitario deriva da un procedimento giudiziario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Quindi, se in occasione di tale visita la commissione medica accerta la carenza del requisito sanitario, l'Inps, anche sulla scorta degli orientamenti espressi dalla Cassazione, è tenuto a revocare l'eventuale prestazione economica.

Pertanto, sul piano procedurale qualora, come accennato, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di «non cieco» o «non sordo», si procede alla trasmissione del verbale sanitario della commissione medica all'interessato, unitamente al provvedimento amministrativo con il quale viene comunicata che, per effetto della carenza del requisito sanitario, è disposta l'immediata sospensione di tutti i benefici assistenziali, economici e non economici.

Revoca della prestazione e aggravamento delle condizioni
Inoltre, decorsi trenta giorni dal provvedimento di sospensione, l'applicativo procede centralmente alla ricostituzione della prestazione già erogata, revocata per giudizio medico legale con conseguente sospensione dei pagamenti e, contestualmente, viene inviato al cittadino il provvedimento di revoca della prestazione che determina la definitiva estinzione del diritto.

Pertanto, con il provvedimento di revoca la prestazione non è più usufruibile; resta fermo che il cittadino, le cui condizioni sanitarie siano sensibilmente peggiorate rispetto all'ultimo accertamento, potrà attivare un nuovo iter sanitario finalizzato a ottenere l'accertamento dello stato invalidante.

Occorre osservare, infine, che, con un successivo messaggio, l'Inps fornirà ulteriori indicazioni operative necessarie per la verifica e la definizione delle attività realizzate

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