Adempimenti

Prime istruzioni Inps sulla nuova salvaguardia pensionistica

di Pietro Gremigni

I beneficiari della nuova salvaguardia pensionistica reintrodotta dall'ultima legge di bilancio devono presentare due domande all'Inps, una di verifica del diritto e una di pensionamento.

Col messaggio 195 del 18 gennaio 2021 l'istituto previdenziale, nel fornire le istruzioni interne per la gestione delle richieste che vanno presentate entro il prossimo 2 marzo 2021, indica le modalità per presentare la domanda sia direttamente che tramite patronato.

I destinatari innanzitutto sono i seguenti:
lavoratori autorizzati ai versamenti volontari (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011;
lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti contributivi (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011;
lavoratori cessati con incentivo all'esodo entro il 30 giugno 2012;
lavoratori cessati con incentivo all'esodo dopo il 30 giugno 2012;
lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
lavoratori in congedo per figli con disabilità;
lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, precisa la legge di bilancio 2021, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del ministro del Lavoro del 14 febbraio 2014. Il messaggio 195 dell’Inps sembra sottintendere quanto detto, in attesa di conferme. Di certo il rinvio che la legge fa alle procedure varate da ultimo dal citato decreto significa che la salvaguardia sarà operativa dopo l'emanazione di un decreto ministeriale, oppure che, previa istruzioni dello stesso ministero del Lavoro, gli interessati dovranno inoltrare un'istanza all'ispettorato del lavoro, come nel caso dei lavoratori cessati dal lavoro per accordo collettivo o unilaterale.

Ricordiamo che l'accesso alla salvaguardia è ammesso se i predetti lavoratori, grazie alla maturazione dei requisiti pensionistici in vigore prima del 6 dicembre 2011, avranno una decorrenza del trattamento fissata non oltre il 6 gennaio 2022, decorrenza che sarà basata sulle finestre mobili, pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
Infine, le domande di pensione possono essere presentate anche contestualmente alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

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