Adempimenti

Regime speciale per lavoratori che rientrano in Italia dopo un distacco all'estero

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 18 gennaio 2021, n. 42, ha spiegato che per usufruire del regime speciale impatriati, la nuova attività aziendale del lavoratore distaccato che rientra in Italia non deve porsi in continuità rispetto al rapporto ante-trasferimento all'estero, ossia che le condizioni del nuovo contratto, quali prestazione di lavoro, termine e retribuzione, devono richiedere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione del precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche e mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.
Nel caso di specie, l'istante, cittadino italiano, dopo aver lavorato dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 febbraio 2016, veniva distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, in virtù di contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero.
A seguito del distacco, l'istante si è iscritto all'Aire nel giugno 2016 (ove risulta tutt'ora iscritto). A decorrere dal 1° gennaio 2021, è assunto "nuovamente" dalla medesima società italiana, con contratto a tempo indeterminato.
L'istante chiede quindi di sapere se può usufruire del regime speciale dei lavoratori impatriati.
La normativa
Nello specifico, l'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 (cosiddetto decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati. La disposizione è stata oggetto di modifiche ad opera dell'articolo 5 del Dl n. 34/2019 (legge n. 58/2019), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia.Per fruire del trattamento di favore in esame, è necessario che il lavoratore:

- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir;

- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2 dell'articolo 16, sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, a determinate condizioni.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ex articolo 2 del Tuir, e per i quattro periodi di imposta successivi (articolo 16, comma 3, del Dlgs n. 147/2015). Per accedere al regime speciale, l'articolo 16 presuppone, altresì, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.

Le indicazioni dell'Agenzia
Con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, con Circolare n. 33/E/2020 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. In mancanza, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, per effetto della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. L'agevolazione non è però applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l'assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell'espatrio (ad esempio, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione; l'assenza del periodo di prova; clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo; clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale.Nel caso di specie, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'istante potrebbe fruire del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati a decorrere dall'anno di imposta 2021 solo nell'ipotesi in cui la “nuova” attività lavorativa non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa.

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