Previdenza

Ticket di licenziamento invariato nel 2021

di Beniamino Gallo

Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una delle motivazione che possono potenzialmente dare diritto alla Naspi è dovuto un contributo aggiuntivo detto ticket di licenziamento. Il contributo, da versare all'Inps all'atto della interruzione del rapporto di lavoro, è pari al 41% del massimale Naspi per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Per le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, in caso di licenziamenti collettivi, la percentuale è innalzata all'82% del massimale Naspi (articolo 1, comma 137, della legge 205/2017).

Per individuare i soggetti che sono tenuti al versamento del ticket maggiorato, non si fa quindi riferimento alle dimensioni aziendali ma solo al fatto di essere tenuti al versamento del contributo Cigs.

Il contributo si calcola sul massimale di retribuzione riferito alla prima fascia di importo della Naspi, che per il 2021 è 1.227,55 euro, il medesimo valore del 2020, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi 3 anni.

In tutti i casi, sia per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia per i non rientranti, il contributo è moltiplicato per 3 nei casi di licenziamento collettivo per il quale non sia stato raggiunto l'accordo sindacale.

Per gli anni 2020 e 2021 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno fruito del trattamento di Cigs per crisi aziendale, in deroga ai limiti massimi di durata di cui all'articolo 44 del Dl 109/2018, negli anni 2018 e 2019, sono escluse dal versamento del ticket di licenziamento (si veda l’articolo 43-bis del Dl 109/2018).

Nella tabella allegata è riportato un esempio del costo che devono sostenere i datori di lavoro nei diversi casi, in relazione all'anzianità aziendale del lavoratore.

Datori di lavoro agricolo e navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
Sul fronte della contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti, la legge di Bilancio 2021 non ha introdotto novità e pertanto le variazioni in vigore da quest’anno, limitate ad alcune categorie, sono effetto di disposizione emanate negli anni scorsi.

E’ il caso dei datori di lavoro agricolo e delle aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori, per i quali prosegue il percorso di innalzamento dell'aliquota Ivs a carico del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, fino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del 32% per il settore agricolo e al 33% per le navi da pesca.
Dal 1° gennaio 2021 l'aliquota Ivs è fissata nella seguente misura:

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