Adempimenti

Entro il 3 febbraio la comunicazione degli utilizzatori di prestazioni tramite il libretto famiglia

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. in legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha rinnovato sostanzialmente la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, sostituendo la precedente disciplina. In particolare le persone fisiche non imprenditori o lavoratori autonomi possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali, entro limiti determinati, con il cd. Libretto Famiglia (LF). Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il terzo giorno del mese successivo a quello del suo svolgimento, l'utilizzatore deve comunicare una serie di dati utilizzando la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS o tramite Enti di patronato.

Soggetti interessati
I lavoratori interessati, nell'ambito di specifici limiti economici e soggettivi, sono quelli operanti relativamente ai seguenti settori di attività:
a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare (le cd. ripetizioni).

Come
Il Libretto Famiglia è costituito da titoli di pagamento del valore nominale di 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è suddiviso come segue:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.
Il presupposto per attivare una prestazione occasionale, sia per gli utilizzatori che per i prestatori, è la registrazione all'interno di un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS presso il proprio sito www.inps.it , servizio: Prestazioni Occasionali => Libretto Famiglia, da effettuare:
- direttamente dall'utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla citata piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- utilizzando i servizi di contact center INPS (anche in questo caso è necessario che l'utente risulti in possesso delle credenziali personali) o tramite gli intermediari abilitati.

L'utilizzatore è tenuto ad alimentare il proprio conto con versamento a mezzo F24-ELIDE (ossia l'F24 provvisto di elementi identificativi). La compilazione è la seguente:
(1) codice ufficio: non compilare
(2) codice atto: non compilare
(3) tipo:"I"
(4) elementi identificativi: non compilare
(5) codice: "LIFA"
(6) anno di riferimento: Anno di versamento, ad esempio 2021
(7) importi a debito versati: Importo versato, ad esempio 1.000,00
(8) SALDO FINALE: indicare la somma di tutti gli importi a debito

E' inoltre possibile utilizzare il servizio presente nel Portale dei Pagamenti raggiungibile dal sito Internet dell'Istituto www.inps.it, utilizzando il seguente percorso www.inps.it > Prestazioni e servizi > Portale dei Pagamenti > Prestazioni Occasionali>Libretto Famiglia.

Il compenso viene pagato dall'Inps al lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.. In quest'ultimo caso le spese di incasso (pari ad € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Il prestatore potrà, attraverso la piattaforma informatica, acquisire il prospetto paga mensile.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il terzo giorno del mese successivo a quello del suo svolgimento, l'utilizzatore deve comunicare una serie di dati utilizzando la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS. In particolare:
-i dati identificativi del prestatore;
-il luogo di svolgimento della prestazione;
-il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
-la durata della prestazione;
-l'ambito di svolgimento della prestazione;
-altre informazioni per la gestione del rapporto.

Se il prestatore rientra in una delle categorie di:
- titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
-studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età;
-persona disoccupata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
-percettore di prestazioni di sostegno del reddito
l'utilizzatore ne deve fornire apposita dichiarazione. Infatti per gli utilizzatori che ricorrono esclusivamente a lavoratori appartenenti a tali categorie, il tetto di compensi erogabili nel corso dell'anno è pari ad euro 6.666.

A sua volta il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
4, Nuovi termini per la comunicazione delle prestazione di servizi di baby sitting

In alternativa rispetto al congedo parentale, il decreto legge 18/2020 aveva previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.

Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, con messaggio INPS 101 del 13 gennaio 2021, è stato comunicato che, per le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato, potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

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