Adempimenti

Codice 1066 per le rate dell’ulteriore detrazione

di Barbara Massara

La lettura combinata delle istruzioni della Cu con la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 6/2021, nonché la rettificata interpretazione di Fisco Oggi, hanno sciolto i dubbi sull'utilizzo del nuovo codice tributo 1066, da impiegare anche per il versamento delle rate dell'ulteriore detrazione trattenute dopo il conguaglio.

Questa nuova interpretazione è stata confermata dall'amministrazione finanziaria, che ha provveduto a rettificare l'articolo di commento pubblicato sulla propria rivista online Fisco Oggi, che nella versione originaria (si veda il Quotidiano del lavoro del 1° febbraio) escludeva di fatto l'ulteriore detrazione dall'utilizzo del nuovo codice tributo, con la specifica finalità di distinguere il versamento a rate dell'ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del Dl 3/2020) da quello afferente alle ipotesi del conguaglio post 28 febbraio per incapienza della retribuzione (articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973), o del conguaglio suddiviso in 11 rate delle pensioni fino a 18mila euro (articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010).

La risoluzione 6/2021, con cui sono stati introdotti i nuovi codici (1066 e 4934/4935 per la regione Valle d'Aosta), lasciava, infatti, qualche dubbio in merito all'effettivo campo di applicazione delle nuove regole, posto che le tre casistiche di conguaglio “prolungato” illustrate dal provvedimento, per quanto abbiano in comune l'interessamento del periodo d'imposta successivo a quello del conguaglio, presentano comunque delle regole operative diverse (ad esempio, la prima rata dell'ulteriore detrazione è trattenuta in sede di conguaglio, mentre quella del conguaglio sulle pensioni è operata nel mese successivo alle operazioni di conguaglio).

Con la rettifica dell'articolo della stessa stampa ufficiale dell'amministrazione finanziaria, i dubbi sono venuti meno, in quanto è stato chiarito che l'utilizzo del nuovo codice riguarda tutte e tre le ipotesi di conguaglio fiscale con effetti nell'anno successivo, in quanto il nuovo codice avrebbe la specifica funzione di distinguere i versamenti delle ritenute dell'anno corrente da quelli delle ritenute del conguaglio dell'anno precedente.

Questa soluzione trova conferma nelle istruzioni della Certificazione unica 2021, dove nella sezione “Altri dati” (e specificatamente nel punto 469), viene richiesto al sostituto di indicare tutti gli importi delle imposte dell'anno trattenute dopo le operazioni di conguaglio, specificando che trattasi delle tre casistiche di prelievo citate dalla stessa risoluzione 6/2021.Le istruzioni della Cu specificano, altresì, che deve essere esclusa dall'indicazione nel punto 469 la prima delle otto rate in cui il debito dell'ulteriore detrazione è recuperato.

La conseguenza è che la prima rata doveva essere versata con il codice tributo ordinario 1001, in quanto trattenuta in sede di conguaglio, mentre le successive 7 (a partire dal 16 febbraio prossimo per chi ha effettuato il conguaglio a dicembre 2020) saranno versate in F24 con il nuovo codice tributo 1066.Tale importo, così distinto, dovrà poi essere riconciliato con quello delle trattenute effettuate (dopo il conguaglio) e dei relativi versamenti esposti rispettivamente nella Cu (punto 470 “importi trattenuti dopo le operazioni di conguaglio”) e nel 770 del prossimo anno.

La Risoluzione n. 6/E/2021 dell'agenzia delle Entrate

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©