Adempimenti

Potere di disposizione degli ispettori con perimetro circoscritto

di Stefano Rossi

Con la nota 4539 del 15 dicembre 2020, l’Inl ha fatto il punto sui casi che possono essere oggetto del provvedimento di disposizione emesso dagli ispettori del lavoro. L’Ispettorato era già intervenuto con la circolare 5 del 30 settembre 2020, per fornire le prime indicazioni operative sul potere di disposizione, integralmente riscritto dal decreto semplificazioni. Il nuovo articolo 14 del Dlgs 124/2004 afferma dunque che il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni penali o amministrative. La disposizione trova applicazione anche in caso di mancata o errata applicazione degli obblighi contrattuali.

La nota 4539 precisa che l’ordine di disposizione può interessare la violazione della parte normativa e retributiva del contratto collettivo, ma resta escluso invece per la parte obbligatoria. Dovrà essere esclusa l’applicazione anche nei casi di obblighi che trovano la loro fonte, in via esclusiva, in una scelta negoziale delle parti o nelle ipotesi in cui l’adempimento del datore di lavoro possa determinare in concreto effetti sfavorevole nei confronti di altri lavoratori; mentre non è ostativo all’adozione l’eventuale emissione di una sanzione civile. Questo importante passaggio consentirà ai lavoratori di utilizzare le risultanze dell’atto di disposizione nel giudizio ordinario, le quali potranno essere valutate dal giudice secondo il principio della libera valutazione delle prove. La nota chiarisce che la disposizione è possibile in relazione a comportamenti pregressi purché la condotta si riferisca a violazioni materialmente sanabili o possa essere funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In questi casi, quindi, l’ispettore del lavoro assegnerà un termine di 30 giorni (o più ampio in ragione della natura della violazione) entro il quale il datore di lavoro dovrà uniformarsi adottando tutte le prescrizioni impartite.

L’Ispettorato fornisce un elenco non esaustivo delle ipotesi applicative. Così, ad esempio, si potrà adottare la disposizione nei casi di mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in Cig o Cig in deroga; di mancato versamento delle quote di Tfr ai fondi di previdenza complementare; di mancato rispetto della pausa minima di dieci minuti oltre il limite dei sei ore giornaliere; di omessa consegna del Cud; di violazione del diritto di precedenza nei contratti a termine; di mancato assorbimento del personale in caso di cambio appalto; di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato in caso di mancato rispetto del numero di proroghe o del periodo di stop and go; di trasformazione da part time a full time nell’ipotesi di superamento della percentuale fissata dai contratti collettivi o di assegnazione a mansioni inferiori al di fuori delle ipotesi derogatorie di cui all’articolo 2103 codice civile.

L’inottemperanza all’ordine di disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro, che, in base all’articolo 16 della legge 689/1981 sarà pari a 1.000 euro. Il datore di lavoro può esperire il ricorso entro 15 giorni dalla notifica al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che dovrà decidere entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto silenzio-rigetto). Inoltre, il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. Nei confronti del provvedimento è possibile ricorrere anche al tribunale amministrativo regionale solo per motivi di legittimità e non di opportunità. In materia di infortuni o sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro troverà applicazione la disposizione prevista dagli articoli 10 e 11 del Dpr 520/1955, la cui violazione darà luogo alla sanzione amministrativa da 512 a 2.580 euro o la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a 413 euro se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

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