Agevolazioni

Al via le domande del bonus bebè

di Pietro Gremigni

È stata rilasciata dall'istituto di previdenza la procedura per richiedere l'assegno di natalità per i figli nati o adottati nel corso del 2021. Lo comunica l'Inps col messaggio 918 del 3 marzo 2021 dopo la proroga disposta in tale senso dalla legge 178/2020.

L'assegno di natalità o bonus bebè, introdotto in origine dalla legge 190/2014, è erogato dall'Inps per la durata di 12 mesi in misura pari a:
1.920 euro (160/mese) per le famiglie con Isee inferiore a 7.000 euro;
1.440 euro (120/mese) per le famiglie con Isee tra 7.000 e 40.000 euro;
960 euro (80/mese) per le famiglie con Isee superiore a 40.000 euro.

L'Inps corrisponde il beneficio per singole rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban).

La richiesta va effettuata, per le nascite o adozioni intervenute prima del 3 marzo 2021, entro 90 giorni, cioè entro il 1° giugno 2021.
Negli altri casi il termine di 90 giorni si calcola dal giorno della nascita e da quello di ingresso in famiglia del figlio adottato.

In caso di figlio successivo al primo, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.
In caso di presentazione tardiva l'assegno di natalità decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall'evento (nascita, adozione o affidamento).

In ogni caso il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

La domanda all'Inps va presentata, direttamente o tramite patronato, in via telematica tramite i servizi on line dell'istituto previdenziale, e va fatta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Pertanto, nell'ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà necessario presentare un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Isee in corso di validità
L'ammontare dell'assegno di natalità è legato all'ammontare dell'Isee del nucleo familiare, sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità al momento della domanda.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di Isee valido o con una Dsu con omissioni o difformità e non sia quindi possibile individuare la fascia di riferimento, in presenza di tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

L'Inps in questi casi invia un'apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell'importo minimo dell'assegno è legato appunto alla mancanza di un Isee valido.

Una volta che il richiedente, dopo avere presentato la domanda, aggiorna la Dsu con ripristino così della situazione di Isee in corso di validità, l'importo dell'assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia Isee di riferimento a partire dalla data di presentazione della Dsu dalla quale sia derivato un Isee minorenni valido.

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