Adempimenti

La Cassa Covid non riduce i bonus

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Nella Cu 2021 debuttano il trattamento integrativo e la clausola di salvaguardia: vediamo di che cosa si tratta, nel dettaglio, e qual è la corretta esposizione in certificazione.

Il trattamento integrativo

Il Dl 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo - che non concorre alla formazione del reddito - per un importo pari a 600 euro per l’anno 2020 se il reddito complessivo non è superiore a 28mila euro. Il bonus è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta se l’imposta lorda è di importo superiore a quello della detrazione spettante, ed è rapportato al periodo di lavoro per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Il dato trova spazio nella sezione denominata Detrazione e crediti della Cu e va così esposto:

nel punto 400 si indica il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al lavoratore il trattamento integrativo, ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel punto 401 va riportato l’ammontare del trattamento integrativo che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore dipendente e nel 402 va indicato il valore del bonus che il datore di lavoro ha riconosciuto, ma non ha corrisposto.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro - per la compilazione di questa sezione - il sostituto d’imposta che rilascia la Cu deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti datori. In questa ipotesi, nelle caselle da 405 a 409, deve quindi riportare i dati di dettaglio e nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Il Dl 3/2020 ha previsto che, se in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si rivela non spettante, lo stesso datore di lavoro provvede al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione. Nella caso in cui il valore superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Pertanto, qualora si debba recuperare il trattamento precedentemente riconosciuto, nel punto 403 della Cu va riportato l’ammontare recuperato entro le operazioni di conguaglio. Se invece, la restituzione avviene in forma rateizzata, nella casella 404 si indica l’importo da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi, il valore al punto 401 deve intendersi nettizzato della somma recuperata.

La tutela per il Covid

Il Dl 34/2020 - per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento legate all’emergenza epidemiologica, nel 2020 - ha stabilito una clausola di salvaguardia: il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche laddove l’imposta lorda sia di importo inferiore alle detrazioni spettanti. Il sostituto d’imposta riconosce così il bonus Irpef e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali assumendo, in luogo degli importi delle misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Nella Cu 2021, i dati sopra citati vanno esposti nei punti da 478 a 480.

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