Adempimenti

Enti in reti associative, lo statuto standard taglia i tempi per il Runts

di Gabriele Sepio

Accesso semplificato al Registro unico (Runts) con statuto standard per gli enti che aderiscono come reti associative. È una delle tante novità contenute nella circolare 2 /2021 del ministero del Lavoro pubblicata ieri che si sofferma sui principali aspetti che connotano tali enti come unicum nel Terzo settore. Possono, infatti, accedere al Runts come reti associative gli enti che rispettino determinati requisiti dimensionali. Per le reti locali servono almeno 100 Enti del Terzo settore (Ets) o 20 fondazioni Ets e la presenza in almeno 5 regioni o province autonome. Per le nazionali, invece, si sale a 500 Ets o 100 fondazioni Ets (o almeno 100mila persone fisiche), con presenza in almeno 10 regioni e provincie autonome. Requisiti questi riscontrabili da parte dell’Ufficio del Runts attraverso il conteggio degli enti che abbiano dichiarato l’affiliazione ad una rete o ad un ente ad essa aderente.

Le reti, inoltre, sono chiamate a svolgere particolari attività quali quelle di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati, anche al fine di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Lo Statuto di tali enti, inoltre, dovrà contenere anche i settori di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice (Cts) in cui l’associazione intende operare in via esclusiva o principale. Tra queste l’attività promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato o quella di fornitura di servizi strumentali ad altri enti del Terzo settore (articolo 5, lettere i e m, del Cts).

Confermata dallo stesso ministero, la possibilità di associare alle reti anche enti diversi dagli Ets: i requisiti in merito agli Ets aderenti (articolo 41 Cts) si riferiscono infatti al numero minimo di associati. Prevista, inoltre, la possibilità per la rete di adottare uno statuto standard da sottoporre all’approvazione del ministero. Non si tratta di un obbligo ma di una semplificazione che consentirebbe agli enti associati di accedere più velocemente al Runts dimezzando i termini di durata del procedimento. In alternativa la rete potrà predisporre uno statuto completo in merito alla disciplina sul funzionamento e l’organizzazione degli enti costituenti i propri livelli organizzativi affinché ciascun ente possa adottare il modello. In tal caso, al momento di iscrizione al Runts l’ente potrà depositare lo Statuto allegando la dichiarazione di adesione alla rete.

Infine, viene chiarita la portata applicativa delle deroghe in tema di diritto di voto, deleghe e competenze assembleari (articolo 41, commi 8,9,10, del Cts): ovvero se queste ultime siano riferite al solo soggetto che rappresenta il vertice o estese anche agli enti che costituiscono la rete. Il ministero sul punto ammette per le articolazioni territoriali la possibilità di avvalersi di tali deroghe seppur costituiscano livelli organizzativi intermedi e caratterizzati da un’autonoma identità soggettiva. In questo caso, tuttavia, resta ferma la necessità di indicare la norma facoltativa in modo da rendere evidente la ratio della previsione statutaria.

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