Adempimenti

Salve le indennità Covid ai consiglieri comunali

di Matteo Prioschi

Destino differenziato per i titolari di cariche elettive che hanno percepito uno dei “bonus covid” introdotti dal decreto legge 18/2020 e poi replicati da altri provvedimenti. Alcuni beneficiari dovranno restituirlo, altri no.

Le categorie di lavoratori che potevano chiedere le indennità sono: professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata Inps (articolo 27 del Dl); artigiani e commercianti (articolo 28); stagionali del turismo e terme (articolo 29); operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo (articolo 38).

Nelle scorse settimane l'Inps, che ha erogato i bonus, ha avviato una campagna di recupero degli stessi perché il ministero del Lavoro, con una nota del 2 dicembre 2020, ha ritenuto incompatibile i bonus con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e altre persone titolari di mandati elettorali o incarichi politici. Il ministero aveva scritto che «il trattamento dei compensi percepiti da amministratori locali, regionali, e parlamentari è assimilato ex lege a quello dell'indennità di funzione, per cui detti compensi, avendo natura indennitaria, risulterebbero incompatibili in linea generale con il riconoscimento di ulteriori indennità, quali i benefici Covid». E tra i compensi la nota citava espressamente i gettoni di presenza.

Queste indicazioni hanno fatto sì che sia stata ritenuta incompatibile la percezione dei bonus anche da parte dei titolari di cariche elettive, come i consiglieri comunali, che ricevono gettoni presenza, spesso di importo modesto. Tali persone, quindi, si sono ritrovate nella situazione di aver diritto ai bonus in quanto colpiti dagli effetti economici della pandemia, ma privati dello stesso perché contemporaneamente hanno incassato somme modeste in conseguenza delle cariche ricoperte.

Il ministero del Lavoro, però, il 9 febbraio ha corretto il tiro con un'altra nota, in cui si afferma che «il gettone di presenza, quando non si accompagni ad altri emolumenti connessi alla carica, configura una forma di attribuzione, normalmente di modesta entità, strettamente condizionata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni e, prima ancora, alla convocazione dei medesimi». Ne consegue che non c'è incompatibilità con i bonus covid «non realizzandosi quella funzione di sostentamento che è soddisfatta solo dalla percezione di un reddito che abbia carattere di certezza e non occasionalità». Nella stessa nota è stata confermata l'incompatibilità con le indennità di funzione.

Sui controlli effettuati dall'Inps, a inizio settimana è intervenuto il Garante privacy (provvedimento 87 del 2021), che ha ritenuto non corretto l'operato dell'istituto di previdenza e intimato allo stesso di cancellare tutti i dati personali trattati in violazione del principio di minimizzazione e di effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima di riavviare il trattamento degli stessi.

Con il messaggio 1025/2021 pubblicato il 10 marzo, l'Inps ha comunicato di essersi attivato per cancellare i dati come chiesto dal Garante e di aver sospeso i controlli sui beneficiari del bonus in attesa della valutazione di impatto sulla protezione dei dati.Tuttavia, una volta conclusa la valutazione, tenuto conto delle più recenti indicazioni del ministero, non verrà richiesto di restituire i bonus ai titolari di cariche pubbliche che incassano solo un gettone di presenza. Sono quindi “salvi” i consiglieri comunali e i titolari di altre cariche con trattamento simile. Invece verrà ripresa l'attività di recupero dei bonus covid nei confronti di chi riceve una indennità di funzione e che ha già ricevuto un provvedimento di indebito da parte dell'istituto di previdenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©