Adempimenti

Lo studio a maggioranza di avvocati non rilascia il visto di conformità

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

L'associazione professionale (studio associato) composta da avvocati e da dottori commercialisti iscritti nei relativi albi professionali – con i primi in numero prevalente – non può apporre il visto di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate. Poiché i dottori commercialisti associati hanno costituito una ulteriore società di servizi contabili, abilitata all'invio telematico ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998, il cui capitale sociale è da essi interamente posseduto, l'invio delle dichiarazioni avverrà a cura della predetta società, mentre il rilascio del visto sarà di competenza dei singoli professionisti abilitati individualmente. È questo il contenuto della risposta ad interpello n. 245 dell'agenzia delle Entrate, fornita ad una associazione multidisciplinare che, invece, riteneva di poter acquisire in proprio una abilitazione all'invio telematico ed al contempo di potersi avvalere della facoltà di apporre il visto di conformità rilasciato dai propri associati sulle dichiarazioni da essa stessa inviate.

Il diniego dell'Agenzia si basa sulla considerazione che il professionista che esercita l'attività nell'ambito di una associazione professionale può essere abilitato qualora i requisiti del possesso di partita Iva e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale, ma solo a condizione che almeno la metà degli associati sia composta da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998, vale a dire soggetti iscritti:
O negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
O alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti camerali dotati di determinati titoli di studio.

Nel caso trattato, invece, la maggioranza degli associati è avvocato, e non è considerato risolutivo il fatto che, con il Provvedimento direttoriale del 9 marzo 2020, la possibilità di richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni sia stata estesa anche alle associazioni e società di avvocati (soggetti rientranti tra gli “altri incaricati” di cui alla lettera e del comma 3 citato). Quindi, anche se la polizza assicurativa dello studio associato (avvocati e commercialisti) potrebbe essere utilizzata dai singoli commercialisti associati per fornire la garanzia richiesta per il visto, nelle attività connesse al rilascio di quest'ultimo (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata), essi non possono ricorrere ai servizi dell'associazione, atteso che non hanno la prevalenza quantitativa nella associazione stessa.

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