Adempimenti

Tassazione separata per le indennità integrative erogate nell’anno successivo a quello di maturazione

di Salvatore Servidio

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 243/2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell’anno successivo a quello di maturazione.

Il quesito
Il quesito all’esame dell’Agenzia riguarda il trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a dipendenti pubblici a seguito di contrattazione collettiva integrativa adottata nell’anno successivo a quello di maturazione.
In particolare, l’accordo disciplina la corresponsione degli emolumenti accessori previsti nel fondo risorse decentrate (frd) connesse a prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio, nonché peculiari responsabilità, unitamente ai compensi destinati a remunerare la performance organizzativa ed individuale.
Sulla base della normativa che regola i trattamenti economici del personale della pubblica amministrazione (l’articolo 7, comma 5, del Dlgs 165/2001 e articolo 18 del Dlgs 150/2009), la corresponsione di questi emolumenti accessori non può che avvenire, per sua natura, in una fase successiva all’anno di maturazione, ovvero posteriormente all’esecuzione delle prestazioni lavorative da remunerare e non può prescindere dall’adozione di atti che ne attestino l’avvenuta esecuzione, secondo quanto previsto anche dai vigenti sistemi di misurazione e valutazione della performance.
L’interpellante ritiene, quindi, corretta l’applicazione della tassazione ordinaria applicata alle retribuzioni in esame invece della tassazione separata.

Normativa applicabile
Sul piano normativo, la tassazione separata è stata introdotta dal legislatore in deroga alla tassazione ordinaria prevista dall’articolo 51 del Tuir, in base al quale, per il principio di cassa, il reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati a tassazione nel periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei contribuenti.
La tassazione separata, prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir riduce gli effetti negativi che il principio di cassa, associato alla progressività delle aliquote Irpef, determinerebbe in caso di pagamenti arretrati percepiti dai dipendenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopraggiunti (cause giuridiche), o per altre motivi che esulano dalla volontà delle parti (situazioni di fatto).
La tassazione separata è esclusa se i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono o se la corresponsione negli anni successivi può considerarsi "fisiologica". Ciò vuol dire che la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, deve avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Nelle ipotesi considerate alla lettera b) dell’articolo 17 del Tuir, ossia in caso di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non deve essere effettuata alcuna verifica sull’eventualità di un ritardo fisiologico e il regime può essere applicato legittimamente, mentre la verifica va sempre fatta nel caso di "circostanze di fatto" (risoluzioni 43/E/2004 e 151/E/2017).

La soluzione dell’Agenzia
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia evidenzia innanzitutto che tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata è da annoverare il contratto collettivo, nel quale è da ritenersi estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. Pertanto, a prescindere dalla natura delle indennità e dei tempi tecnici necessari per la loro erogazione, è sufficiente che il loro pagamento avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione in attuazione dell’accordo tra le parti per realizzare le condizioni che danno il via libera all’applicazione della tassazione separata.
Ciò premesso, l’agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in esame le indennità erogate per le prestazioni lavorative svolte nel 2019 dai dipendenti del Ministero, siano da assoggettare a tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir), in quanto corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ossia in esecuzione dell’accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nel 2020.
Il ritardo nella corresponsione delle somme - sottolinea l’Agenzia - è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza necessità di un’analisi sulle ragioni che hanno determinato l’erogazione in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme stesse.
Diversamente, sono correttamente sottoposte a tassazione ordinaria le indennità corrisposte in un anno successivo al personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente. In tal caso, infatti, conclude l’Agenzia, nonostante l’erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui l’emolumento si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa del compenso, pertanto si tratta di indennità da assoggettare a tassazione ordinaria.
Si aggiunga - come spiegato nella risposta a interpello 223/2021 – che, in relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente potrebbe eventualmente recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria in luogo di quella separata, l’Ente istante ovvero gli interessati potranno presentare, entro i termini di 48 mesi cui all’articolo 38 del Dpr 602/1973, istanza all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

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