Adempimenti

Fisco italiano immobile sul blocco della mobilità internazionale causa covid

di Paolo Ludovici

La recente proposta statunitense ha riacceso il dibattito internazionale sulla riforma dell'imposta sulle società che operano a livello globale. Beps, post-Beps, Atad, Pillars One and Two, Globe Gilti, Beat, Shield stanno entrando nel lessico abituale degli operatori tributari nel mondo. Si discute anche di implicazioni fiscali dell'intelligenza artificiale, tassazione dei robot, implicazioni dello sfruttamento dello spazio. Temi di livello altissimo.

In Italia le prese di posizione sono tutte a favore della supposta svolta americana, con un invito a imitare quanto proposto, spesso senza considerare che le norme italiane sono già in gran parte allineate a quei principi. Gli slogan si sprecano e forse è il caso di prendere atto che l'Italia non è l'America e ciò che gli americani possono di imporre alle loro imprese, senza timore che emigrino, non è quanto l'Italia può pretendere dalle proprie poche multinazionali e tantomeno dagli investitori esteri. Si auspica comunque che gli spunti derivanti dal contesto internazionale non determinino fughe in avanti sul piano amministrativo e accertativo continuando la “crociata di giustizia tributaria” che tanti effetti negativi sta provocando nell'attrazione degli investimenti internazionali.

Ma pensare all'iperuranio non può far scordare le questioni che, seppur più modeste, hanno un'enorme portata pratica. È decorso oltre un anno dal primo lockdown, quando su queste pagine si era segnalata l'opportunità di un chiarimento sulle implicazioni tributarie del blocco alla mobilità internazionale delle persone. Il 3 aprile 2020 l'Ocse aveva emanato un documento («Analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 crisis», aggiornato il 21 gennaio 2021) con il quale aveva sollecitato le amministrazioni fiscali a valutare con occhio diverso alcune norme emanate per disciplinare comportamenti volontari e fisiologici e non situazioni eccezionali e forzose come quelle che stiamo vivendo.

Residenza delle persone fisiche, determinazione della fonte del reddito dei lavoratori che normalmente dovrebbero svolgere la loro attività all'estero, applicazione del regime convenzionale per i residenti italiani che dovrebbero lavorare con esclusività all'estero ma che sono costretti a rimanere in Italia in smart working, residenza delle società i cui manager sono bloccati in Italia, stabile organizzazione delle stesse società, implicazioni in materia di transfer pricing. Sono temi di rilevanza fondamentale: se la lotta all'evasione conduce a interpretazioni spesso non condivisibili di norme esistenti, il timore è su ciò che potrebbe succedere laddove la stessa formulazione letterale delle norme vigenti autorizza eventuali rilievi accertativi. Nei confronti operativi spesso si sente dire che «il nostro compito è fotografare la realtà alla luce delle norme» ma probabilmente occorre prendere atto che lo sguardo del fotografo è soggettivo e che esistono diverse prospettive dalle quali poter associare i fatti alle norme.

Dalla primavera scorsa tanti Stati hanno emanato norme e istruzioni per disciplinare gli effetti del Covid-19 sulla mobilità internazionale. In Italia sono stati redatti accordi specifici con gli Stati di frontiera ed è stata data una certa rassicurazione in un'interrogazione parlamentare. Ma quando si è passati ai documenti di prassi la risposta è stata per molti sconfortante: «In linea generale, gli orientamenti contenuti nell'analisi svolta dal Segretariato dell'Ocse sono stati accolti dall'Italia, allo stato, unicamente sulla base dei menzionati accordi amministrativi, a condizioni di reciprocità» (risposta fornita a Telefisco 2021 che esclude la possibilità di applicare i principi espressi dall'Ocse in maniera generalizzata).

Di recente, alcuni Stati, come il Canada, hanno emanato un provvedimento estendendo la portata applicativa delle prime indicazioni a tutto il 2021. Il silenzio da noi è assordante. Quale posizione bisogna prendere nella dichiarazione dei redditi 2020 e per i relativi versamenti? Quale approccio bisogna tenere anche ai fini contributivi? Come devono comportarsi i datori di lavoro? Siamo un popolo di navigatori e siamo abituati a navigare a vista ma lo stesso può dirsi per gli stranieri che decidono di investire in Italia? A furia di navigare a vista, poi, siamo sicuri che non si rischi di superare i confini e accorgersi che la nebbia si è diradata?

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