Adempimenti

Somme restituite ai datori: credito d’imposta immediato

Il bonus fiscale del sostituto prescinde dall’erogazione materiale degli importi. Rileva la data di restituzione concordata tra le parti Indicazione nel modello 770

di Luigi Lovecchio

La restituzione delle somme indebitamente percepite dal lavoratore dipendente (e non solo) al sostituto d’imposta può avvenire al lordo o al netto della ritenuta fiscale. La modalità al netto può essere usata per qualunque tipologia di ritenuta, a titolo d’imposta o d’acconto o anche d’imposta sostitutiva, e per la totalità dei redditi tassati per cassa, non necessariamente di lavoro dipendente. Sono alcune considerazioni che emergono dalla circolare 8/E/2020 dell’agenzia delle Entrate (del 14 luglio), sulle novità introdotte con l’articolo 150 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio).

La questione

Il problema nasce dalla previsione dell’articolo 10, lettera d-bis, del Tuir, in base al quale le somme restituite dal percettore, che hanno concorso alla formazione del reddito in anni precedenti, costituiscono oneri deducibili dal reddito. Secondo l’interpretazione consolidata della prassi (tra i molti, si veda la risoluzione 110/E del 2005), la restituzione aveva a oggetto necessariamente la somma determinata al lordo delle imposte, poiché solo in questo modo si riequilibra la tassazione originariamente subita dal percettore (effettuata sul lordo).

La giurisprudenza di vertice costante, invece, ha sempre sostenuto che il datore non può ripetere dal dipendente ciò che non è entrato nella sua sfera patrimoniale ma unicamente il netto percepito. In questo senso, si veda, da ultimo, l’ordinanza 23531 del 27 agosto 2021 nella quale la Cassazione afferma tra l’altro che la modifica apportata dal decreto Rilancio non avrebbe altra funzione se non quella di codificare il principio già affermato dai giudici di legittimità.

La soluzione

L’articolo 150 del Dl 34/2020 ha stabilito che, in presenza di somme originariamente soggette a ritenuta, la restituzione avvenga al netto. In questo caso, l’importo in questione non costituirebbe onere deducibile. Nel contempo, si è attribuito al sostituto d’imposta un credito d’imposta pari al 30% dell’importo restituito, spendibile liberamente in compensazione nel modello F24 (o F24 EP per gli enti pubblici). La nuova norma ha mantenuto in vita la lettera d-bis) dell’articolo 10 del Tuir che - si sarebbe potuto agevolmente ritenere - avrebbe avuto applicazione residuale nei soli casi in cui il reddito originario non fosse stato corrisposto da un sostituto d’imposta (si pensi ad esempio ai collaboratori domestici).

L'interpretazione delle Entrate

Secondo la circolare 8/2021, invece, le due modalità di restituzione, al lordo o al netto della ritenuta, sarebbero entrambe in vigore. In realtà, alla luce della massiccia giurisprudenza in materia, sembra corretto affermare che la modalità “naturale” sia sempre la restituzione al netto, mentre quella al lordo dovrebbe essere accessibile solo in seguito a un accordo tra le parti.

L’ambito della norma.

La previsione del 2020 si rivolge alla totalità dei sostituti d’imposta, pubblici e privati, con la sola eccezione delle amministrazioni statali. Essa comprende inoltre tutte le categorie di redditi tassati per cassa, dal lavoro dipendente ai redditi diversi, passando per il reddito di lavoro autonomo. Anche se la norma menziona solo la ritenuta d’acconto, secondo le Entrate la stessa è applicabile in presenza di redditi soggetti a qualsiasi tipologia di ritenuta, quali la ritenuta a titolo d'imposta prevista per il premio di produttività. Il credito d’imposta del sostituto matura al momento in cui le modalità di restituzione sono divenute definitive, in quanto concordate tra le parti o non più contestabili, a prescindere dalla effettiva erogazione delle somme. In sostanza, questo significa che se le parti si sono accordate nel 2021 per una restituzione in cinque rate annuali, il credito d’imposta matura integralmente nell’anno in corso. Fino all’istituzione di un apposito codice tributo, il credito emergerà dal modello 770, quadro SX, rigo SX1, colonna 5 e sarà quindi utilizzabile liberamente come credito da dichiarazione.

Il calcolo del netto

Per la determinazione del netto, le Entrate propongono una semplice proporzione tra retribuzione lorda indebita e retribuzione lorda totale. La percentuale così calcolata sarà applicata alla ritenuta complessiva da conguaglio, operata nell’anno originario, ottenendo l’importo da sottrarre alla cifra da restituire.

LEGGI I PUNTI CARDINE

Gli interessati
La totalità dei sostituti d’imposta, escluse le amministrazioni dello Stato che effettuano la ritenuta diretta, ex articolo 29 del Dpr 600/1973

I redditi coinvolti
Tutti i redditi tassati per cassa, quali lavoro dipendente, lavoro autonomo e redditi diversi, compresi i redditi a tassazione separata

Le categorie di ritenute
Le ritenute d’acconto, le ritenute a titolo d’imposta e le imposte sostitutive, quale ad esempio quella sul premio di produttività

Il credito d’imposta
È pari al 30% dell’importo netto restituito e matura per intero alla data in cui la restituzione è stata concordata tra le parti, anche per effetto di sentenza definitiva, senza che rilevi la materiale erogazione delle somme, che può avvenire successivamente. In assenza di uno specifico codice tributo, il credito emerge dalla compilazione del modello 770 e diventa così un credito da dichiarazione annuale, liberamente spendibile in compensazione nel modello F24

Il calcolo del netto
Se bisogna restituire ad esempio il 20% del compenso totale, l’imposta da sottrarre per avere il netto sarà pari al 20% dell’imposta complessiva trattenuta nell’anno di erogazione

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