Adempimenti

Nel 770 note aggiuntive per sospensioni da Covid

di Barbara Massara

Le principali novità ospitate dal 770/2021 sono il risultato delle misure fiscali introdotte dalla legislazione emergenziale per Covid-19 nel corso del 2020.

Nella dichiarazione del sostituto d’imposta da presentare entro il 2 novembre (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) dovranno essere esposte tutte le sospensioni disposte dai numerosi provvedimenti succedutesi lo scorso anno, nonché i nuovi crediti introdotti dal decreto legge Cura Italia (premio 100 euro per i dipendenti non in smart working nel mese di marzo) e dal Dl Rilancio (restituzione delle somme indebite al netto delle ritenute). La numerosità dei provvedimenti emanati ha infatti costretto l’agenzia delle Entrate a correggere per due volte le istruzioni e le specifiche tecniche, di cui l’ultima il 14 luglio scors0.

Per far ordine nel groviglio delle disposizioni che hanno sospeso le ritenute e le addizionali dei lavoratori dipendenti e assimilati, l’amministrazione finanziaria ha previsto ben dodici note da esporre nei quadri dei versamenti (ST e SV) e, in particolare, in un campo dedicato (punto 15) al fine di identificare il versamento sospeso in ragione dello specifico provvedimento che lo ha disposto.

Ad esempio con la nota 5 si identificano i versamenti sospesi in base all’articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020, con scadenza nel periodo dall’8 al 31 marzo, dai soggetti con ricavi 2019 fino a 2 milioni di euro.

Le note 11 e 12 sono destinate a evidenziare i tardivi versamenti delle addizionali di marzo 2020, che in buona fede il sostituto ha erroneamente ritenuto sospese dal decreto ministeriale 24/2020 e dall’articolo 61 del Dl 18/2020, per i quali non sono dovuti sanzioni e interessi, come chiarito dall’Agenzia nella risoluzione 40/2021.

Leggendo le istruzioni ministeriali, sempre molto sintetiche, congiuntamente con le specifiche tecniche per la trasmissione del flusso, si comprende che, qualora la ripresa dei versamenti non si sia conclusa nel 2020 (opzione per il versamento del 50% entro il 16 dicembre scorso e del restante 50% in massimo 24 rate da gennaio 2021 secondo l’articolo 97 del Dl 104/2020), l’importo residuo da versare dovrà essere esposto al punto 16 (importi sospesi) dei quadri ST/SV e quindi lo ritroveremo nel 770 del prossimo anno.

Il quadro crediti si arricchisce invece del dato relativo all’erogazione del premio riconosciuto ai dipendenti che hanno lavorato in presenza nel mese di marzo 2020 in base all’articolo 63 del Dl 18/2020 (da recuperare in compensazione con il codice tributo 1669), nonché del credito del 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali subite introdotto dall’articolo 150 del Dl 34/2020.

Ricordiamo che, con la circolare 8/2021, l’Agenzia ha confermato che il recupero delle ritenute versate al momento dell’indebita erogazione, da effettuare attraverso il meccanismo del credito d’imposta del 30% delle somme nette restituite, di fatto avviene in sede di 770, cioè facendo emergere tale credito dalla dichiarazione, al fine di utilizzarlo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Infine debutta nel quadro SX il nuovo credito del trattamento integrativo, che da luglio 2020 sostituisce il bonus Renzi, di cui sostanzialmente riproduce le regole principali di esposizione, fatto salvo il meccanismo del recupero in 8 rate (di cui la prima nelle operazioni di conguaglio 2020 e le ulteriori 7 nel 2021) degli importi indebiti superiori a 60 euro.

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