Adempimenti

Nuove precisazioni Inps per l’accesso all’assegno temporaneo per i figli minori

L'Inps fornisce chiarimenti alle proprie sedi riguardo all'istruttoria delle pratiche di Assegno Temporaneo (AT) e alle attività che le stesse potranno svolgere mediante le nuove funzionalità che verranno messe a disposizione degli operatori all'interno della procedura automatizzata

di Matteo Cremonesi

Facendo seguito ai precedenti di prassi relativi alla nuova prestazione denominata Assegno temporaneo per i figli minori (D.L. 79/2021), l'INPS, con messaggio 15 settembre 2021, n. 3100, ha fornito ulteriori indicazioni alle proprie sedi per consentire una gestione unitaria delle domande relative alla prestazione.
Una prima serie di indicazioni riguarda la verifica delle categorie di soggetti che possono beneficiare dell'Assegno temporaneo.
Il documento di prassi riepiloga i soggetti che, potendo beneficiare dell'ANF, sono esclusi dalla nuova misura temporanea. Al fine di individuare tali soggetti, esclusi dall'AT, l'istruttoria centralizzata delle domande ha previsto una serie di controlli automatizzati negli archivi dell'Istituto, volti ad accertare la presenza di una domanda di ANF presentata (dal richiedente ovvero dall'altro genitore), per il periodo dal 1/07/2021 al 30/06/2022.
L'INPS precisa che il controllo è stato integrato con un'ulteriore verifica sulla categoria di lavoro dei soggetti richiedenti l'Assegno Temporaneo (e dell'altro genitore), volto ad aumentare l'efficacia della verifica, escludendo dai beneficiari dell'AT i potenziali beneficiari dell'ANF, a prescindere dalla presenza di una domanda della prestazione. Infatti, non essendo di agevole verifica l'accertamento ex ante, in modo automatizzato, "dell'assenza di uno o più requisiti" per beneficiare dell'ANF, si presume che la mera appartenenza ad una delle categorie di soggetti che rientrano nella platea degli ANF, comporti la necessità di un supplemento di indagini da parte dell'operatore di sede.
Un'ulteriore serie di controlli farà sì che saranno rigettate le domande di AT anche nell'ipotesi in cui, seppure non risulti già presentata domanda di ANF, sia riscontrata la presenza di contribuzione accreditata all'assicurato e la categoria di appartenenza del richiedente e dell'altro genitore coincidente con una delle seguenti fattispecie:
- dipendenti (privati e pubblici), ancorché per periodi con contribuzione figurativa o dipendenti di ditte cessate, fallite;
-lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione);
-lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa;
-collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati;
-lavoratori agricoli.
In tali casi la domanda sarà respinta automaticamente, ma attraverso una nuova funzionalità di "riesame" potrà essere posta in stato "accolta" laddove ne sussistano i presupposti. Ad esempio, potrà essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda di AT la situazione di una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione; tale lavoratrice, infatti, non potendo accedere all'ANF (domanda di ANF "respinta"), resterebbe priva di tutela per i figli minori.
L'INPS informa le sedi che è in fase di implementazione anche la gestione degli indebiti nella procedura RI, al fine di consentire il recupero dell'AT che non avrebbe dovuto essere effettuato in quanto il soggetto era destinatario dell'ANF.
Un'ulteriore funzione consentirà inoltre agli operatori dell'istituto di forzare l'esito del controllo non superato, al fine di accogliere la domanda. In tal caso l'operatore sarà tenuto ad compilare le note indicando la motivazione della modifica e dovrà allegare la documentazione a comprova della fondatezza del riesame.

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