Adempimenti

Multa salata per chi accede comunque in ufficio

di Aldo Bottini e Lea Rossi

Ora che il governo ha introdotto la disciplina relativa all’obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, è importante comprendere come il datore possa far rispettare la nuova norma dal 15 ottobre 2021 e quindi come siano regolati i controlli e le sanzioni per questa fattispecie inedita.

L’articolo 3 del decreto legge in attesa di pubblicazione prevede, nel testo a oggi noto, che chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere, ed esibire su richiesta, la certificazione verde Covid-19 o green pass.

Da ciò discende che il datore di lavoro è tenuto a effettuare la relativa verifica, e non solo per i propri dipendenti. A tal fine il datore di lavoro deve definire le modalità operative per le verifiche e individuare, formalmente, i soggetti delegati all’accertamento delle violazioni dell’obbligo.

La norma chiarisce che i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Dunque sarà possibile effettuare controlli anche in tempi diversi rispetto all’ingresso, anche se quella del controllo all’accesso resta, per evidenti ragioni di sicurezza, la misura da adottare in via preferenziale. Sul piano operativo, sarà possibile, ad esempio, prevedere un accertamento elettronico collegato ai sistemi di timbratura, soprattutto negli stabilimenti produttivi e nelle aziende con un numero elevato di dipendenti, evitando così ritardi e difficoltà pratiche.

In alternativa, sarà possibile prevedere un controllo da parte di soggetti preposti e dotati dell’apposita App ministeriale con identificativo tramite codice QR, ai fini della tutela dei dati personali sanitari dei dipendenti. La norma prevede espressamente anche la facoltà di effettuare una verifica a campione dei lavoratori, e quindi non di tutti i dipendenti, tutti i giorni.

Quanto alle sanzioni, nel settore privato il lavoratore senza certificazione è immediatamente sospeso dalla prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La sospensione comporta l’assenza di retribuzione o altro compenso e dura fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19, in linea con la ratio del provvedimento: la tutela della salute come bene comune.

Se il lavoratore privo di green pass accede comunque al luogo di lavoro, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari secondo i Ccnl di settore. Quindi il divieto di conseguenze disciplinari, previsto dalla legge per chi è sprovvisto di green pass, viene meno per chi entra comunque, magari eludendo i controlli, nei luoghi di lavoro; ancora una volta, in coerenza con la dichiarata intenzione di «tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro» come si legge nel testo normativo. Neppure mancano sanzioni nei confronti del datore di lavoro inadempiente ai propri obblighi di verifica e controllo: in caso di violazione dell’obbligo di verifica e di quello di adottare misure organizzative è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro, alla quale potrebbe aggiungersi, sempre e solo in caso di omesso controllo, l’ulteriore sanzione derivante dall’accesso di lavoratori trovati privi di green pass. Ma su questo, come su altri aspetti, sarà opportuno che vengano forniti idonei chiarimenti.

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