Adempimenti

Professionisti, controlli dalle Pa e imprese clienti

di Giampiero Falasca

L’obbligo di esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro non riguarda solo il personale che svolge la propria attività con contratti di lavoro subordinato, ma si estende a tutta le persone che svolgono una prestazione lavorativa presso un luogo di lavoro o una pubblica amministrazione sulla base di rapporti contrattuali differenti: saranno coinvolti, quindi, lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e ogni altra tipologia di lavoratori non subordinati.

Questa conclusione emerge dalla lettura combinata delle norme che, per il lavoro pubblico e privato, hanno introdotto dal 15 ottobre l'obbligo di ottenere ed esibire la certificazione verde.

Per il settore pubblico, l'articolo 1 del decreto legge pone l'obbligo in capo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.

Sulla base di questa previsione, tutti i soggetti che entreranno presso un ufficio o un'amministrazione pubblica per svolgere un'attività lavorativa, anche di natura autonoma o libero professionale, dovranno esibire all'ingresso il certificato verde. Pertanto, collaboratori, professionisti (per esempio, ingegneri, architetti, commercialisti) che dovessero entrare in un luogo pubblico dovrebbero esibire il green pass al soggetto incaricato di svolgere il controllo su quel sito.

Una regola parzialmente diversa si applicherà solo per la seconda platea considerata dal decreto legge, quella dei lavoratori e degli operatori della giustizia. Accanto alla previsione che estende a tutti i dipendenti degli uffici giudiziari l'obbligo di green pass (compresi i magistrati), il decreto fa una rilevante eccezione per alcune categorie: non c'è obbligo di esibire la certificazione per gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

Il green pass non è richiesto nemmeno ai testimoni e alle parti del processo: il legislatore ha, probabilmente, introdotto questa eccezione per evitare problemi di compatibilità costituzionale del provvedimento, con riferimento al diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Per il terzo ambito di applicazione della nuova disciplina, il settore privato, il decreto Legge sancisce l'obbligo a carico di «chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato»: una dicitura molto ampia che sembra travalicare i limiti della subordinazione ed estendersi a qualsiasi attività lavorativa, quale che sia la forma contrattuale con cui si svolge.

Dicitura che viene ulteriormente ampliata dalla norma che stabilisce - analogamente a quanto previsto per il settore pubblico - l'obbligo di esibire la certificazione verde anche a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.

Dovranno avere il green pass, quindi, tutte le persone che accedono dentro un luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativi: professionisti, collaboratori e ogni altra forma di lavoratore autonomo.

Quanto ai soggetti titolati a eseguire il controllo, la verifica spetterà ai soggetti che organizzano, in qualità di datori di lavoro, l'attività lavorativa del luogo in cui il lavoratore autonomo intende accedere. Si pensi a un architetto che deve recarsi nei locali dell'impresa committente: sarà il soggetto incaricato da quell'impresa di eseguire i controlli a doversi fare carico anche del controllo sul visitatore libero professionista.

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