Adempimenti

Indice di congruità della manodopera in edilizia: il 1° novembre si parte

di Giuseppe Pirinu

Dopo gli studi di settore in ambito fiscale, attualmente denominati Isa, vede la luce in ambito lavoristico uno strumento simile definito come "indice di congruità del costo del lavoro in edilizia", che potrebbe essere esteso con il tempo anche ad altri settori produttivi.

Già le parti sociali, con l'accordo collettivo del 10 settembre 2020, consacrarono l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 in materia di congruità della manodopera nel settore edile. L’accordo venne inviato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a quello del Lavoro, per il suo recepimento, affinché diventasse parte integrante della normativa in materia. Nasce così il Dm 143/2021. Anche l'articolo 8, comma 10-bis, del Dl 76/2020 prevedeva che al Durc dovesse essere aggiunta la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera, relativa a specifici interventi, secondo modalità concretizzatesi, in fase di prima applicazione, con il decreto ministeriale di quest’anno.

Prima dell'ultimo stato di avanzamento per i lavori pubblici (del saldo finale per quelli privati) dovrà mettersi in moto il meccanismo della verifica di congruità. Essa presuppone uno specifico intervento preordinato al controllo dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (per quelli privati solo se sopra la soglia dei 70mila euro), in appalto o subappalto, non escludendo dalle procedure anche i lavoratori autonomi coinvolti. Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse a quella resa dall'impresa principale affidataria dei lavori. Conditio sine qua non è che le attività siano elencate nella sfera di applicazione dei Ccnl dell'edilizia, stipulati dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In fase di prima applicazione, la verifica è effettuata in base agli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle principali organizzazioni sindacali. Nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, determinate avendo riguardo alle retribuzioni, ai contributi Inps, premi Inail e di quanto dovuto alle casse edili/Edilcassa. Ci si basa, ai fini della verifica, sulle informazioni (autocertificate secondo il Dpr 445/2000) comunicate dall'impresa principale alla cassa edile o Edilcassa territorialmente competente.

Queste informazioni attengono al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori in verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità relativamente ai nuovi valori dichiarati. La commissione nazionale delle casse edili renderà disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle predette informazioni.

L'attestazione di congruità verrà rilasciata, dalla cassa edile o Edilcassa, entro 10 giorni dalla richiesta, che dovrà essere avanzata dal committente oppure dall'impresa affidataria o da un suo delegato come, ad esempio, il proprio consulente del lavoro. Ove non sia possibile attestare la congruità, ascrivibile anche se lo scostamento è motivatamente contenuto nel limite del 5% rispetto agli indici, l'impresa o suo delegato riceverà una comunicazione contenente le difformità riscontrate che, nel termine di 15 giorni, dovranno essere sanate.

Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica sarà comunicato ai soggetti che hanno avanzato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle motivazioni che hanno determinato l'irregolarità. Contestualmente l'impresa verrà iscritta alla "Bni" (banca nazionale delle imprese irregolari). È anche possibile, per l'impresa considerata inizialmente non congrua, e invitata a regolarizzare, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso documentazione atta ad attestare costi non registrati presso le casse edili/Edilcassa, come ad esempio il ricorso a lavoratori autonomi. Alla fine di tutto ciò, ove non si possa pervenire alla regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità, oltre alla registrazione nella Bni, inciderà negativamente, dalla data della sua emissione, anche sulle successive verifiche di congruità contributive necessarie alla emissione del Durc.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 5223/2021, nel dare notizia ai propri ispettori della pubblicazione del Dm 143/2021, ha illustrato le finalità della norma avendo riguardo di precisare con esattezza le aziende a cui la stessa è diretta. La commissione nazionale delle Casse edili (Cnce), ente deputato al coordinamento della procedura, dal canto suo già prima della pubblicazione del decreto ha proposto una sorta di fase di sperimentazione rimasta, comunque, ai blocchi di partenza.

Pare opportuno segnalare che, con l'articolo 105, comma 16, del Dlgs 50/2016 la verifica di congruità, operativa attraverso l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione 78/2019, si applica nei territori colpiti dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per le sole attività legate alla ricostruzione. Si comincia con i lavori edili per i quali la denuncia di inizio sia effettuata dal 1° novembre 2021. Considerati i tempi piuttosto stretti che ci separano dalla partenza dello strumento, e le indicazioni operative al momento piuttosto scarne, ci si domanda se siano davvero maturati i tempi per attivare questa complessa macchina. Il riferimento naturale è agli aspetti operativi e di gestione delle nuove procedure.

Le denunce mensili dovranno essere ancor più dettagliate e precise, nonché suddivise sui diversi cantieri. Appesantimenti burocratici che impegneranno ancor più le aziende in un momento come questo, dove lo snellimento delle procedure sarebbe stato molto gradito. Tutto ciò senza nulla togliere al fine nobile e assolutamente condivisibile della norma che, scoraggiando fortemente alcuni fenomeni quali quello del dumping contrattuale, premia le aziende virtuose a discapito di quelle irregolari.

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