Adempimenti

L’Ispettorato guadagna competenze e risorse

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Le misure approvate con il decreto fiscale pongono in chiara evidenza l’intervento del Governo ai fini del contenimento dei gravi infortuni sul lavoro.

La bozza di decreto (non ancora in Gazzetta Ufficiale) opera in modo incisivo sull’annoso fenomeno del lavoro nero e sul rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnato da un conseguente potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con l’incremento di 1.024 nuovi ispettori e 90 Carabinieri. All’Inl viene inoltre restituita la competenza relativa alla vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, in coordinamento con le aziende sanitarie locali, dopo che era stata trasferita alle Asl con l’articolo 27 del Dpr 616/1977. Dopo tale decisione, un primo “ripensamento” era avvenuto con il Dpcm 142/1997, con la restituzione della competenza all’Inl per i soli cantieri edili e coordinata dalla Asl.

Tutto ciò si accompagna con misure concrete per quanto riguarda il coordinamento della vigilanza anche mediante la ridefinizione dei compiti del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) che, benché previsto dall’articolo 8 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), è rimasto finora inoperoso. In tale ambito, d’ora in avanti la gestione tecnica e informatica sarà gestita dall’Inail che avrà il compito di programmare e valutare le attività di vigilanza, prevedendo finalmente la costituzione di una banca dati alimentata dagli organi di vigilanza e dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito dei controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una ulteriore banca dati, utile anche ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza, sarà alimentata dalle notifiche preliminari all’avvio di determinati cantieri, previste dall’articolo 99 del testo unico.

Vengono resi più incisivi e severi i provvedimenti sanzionatori già previsti dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per «far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il lavoro irregolare».

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, con l’articolo 13 del decreto legge si prevede che per far scattare la sospensione dell’attività sia sufficiente il riscontro che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori (non necessariamente con rapporto di lavoro subordinato) presenti sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente, nonché, a prescindere dal settore di intervento, ci si trovi di fronte alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, riportate nel nuovo allegato I al testo unico, senza che debba più sussistere la reiterazione della violazione negli ultimi cinque anni.

Il provvedimento di sospensione sarà riferito alla parte dell’attività interessata dalle violazioni ovvero dell’attività alla quale sono addetti lavoratori che operano senza che siano stati formati o addestrati e/o sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (fattispecie 3 e 6 dell’allegato I).

È condizione per la revoca della sospensione:

a) la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente, anche dal punto di vista della salute e sicurezza (ad esempio visite mediche obbligatorie) e pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e di 5.000 euro ove risultino impiegati più di cinque;

b) ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di accertate violazioni all’allegato I e il pagamento di una somma aggiuntiva finora non prevista (da 2.500 a 3.000 euro) corrispondente a ciascuna delle ipotesi ivi contenute.

Le somme aggiuntive riportate anche nella tabella a fianco sono raddoppiate nelle ipotesi di recidiva, cioè nei casi in cui nei cinque anni precedenti al provvedimento di sospensione, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento analogo. La sospensione non trova applicazione ove sia occupato un solo lavoratore in modo irregolare.

Il provvedimento di sospensione viene tempestivamente comunicato all’Anac e al ministero delle Infrastrutture. Quest’ultimo adotterà nei confronti dell'impresa il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nell’ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nell’ipotesi di lavoro irregolare.

I sopracitati poteri di sospensione sono devoluti all’Ispettorato del lavoro e, per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, anche alle aziende sanitarie locali.

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