Rapporti di lavoro

Registro infortuni: il Ministero conferma le sanzioni per omessa tenuta o vidimazione

di Mario Gallo


Il registro degli infortuni è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 403 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con finalità statistiche e riepilogative dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa; successivamente, con la riforma dell'obbligazione di sicurezza per opera del D.Lgs. n. 626/1994, il legislatore ha rafforzato la finalità statistica di questo documento, obbligando il datore di lavoro ad annotare cronologicamente nello stesso gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (art. 4, comma 5, lett. o).
Sono obbligati ad istituire il registro degli infortuni i datori di lavoro, privati e pubblici, che impiegano lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.) e/o equiparati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'obbligo d'istituzione del registro opera nei confronti non solo dei datori di lavoro imprenditori (art. 2082 c.c.) ma anche di quelli non aventi tale qualifica.
L'art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che fino a 6 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare il nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) previsto dall'art. 8, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni (nonché quelle relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici). Tuttavia, l'art. 304 dello stesso decreto non prevede in merito nessuna norma transitoria e, mentre il comma 1, lett. a) dichiara l'abrogazione del D.Lgs. n. 626/1994, il comma 3 prevede una disposizione provvisoria di coordinamento in base al quale, qualora le disposizioni di legge o regolamentari facciano riferimento al citato D.Lgs. n. 626/1994, lo stesso deve intendersi al nuovo D.Lgs. n. 81/2008. In risposta a un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 53, c. 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 8 c. 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici", il Ministero ha precisato che, in attesa dell'emanazione delle nuove norme, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 89, c. 3, D.Lgs. n. 626/1994 (Ministero del lavoro, Commissione per gli interpelli sulla sicurezza, 27 marzo 2014, n. 9). Pertanto è sanzionabile in via amministrativa l'omessa istituzione o conservazione sul luogo di lavoro, punite con la sanzione pecuniaria da € 2.580,00 ad € 15.490,00 (art. 89, c. 3, D.Lgs. n. 626/1994, come elevati dall'art. 1, c. 1177 legge 296/2006, con effetto dall'1.1.2007); tali importi, per altro, dal 1° luglio 2013, sembrano anche essere aumentati del 9,60% per effetto del D.L. n. 76/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013 (v. anche Min. lav., circ. 2 luglio 2013, prot. 37/0012059). Le violazioni sono da ritenersi comunque sanabili attraverso l'istituto della regolarizzazione amministrativa in base al quale il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo (art. 301-bis D.Lgs. n. 81/2008).
Si ricorda infine che, per esigenze di semplificazione, nelle seguenti regioni è stato soppresso l'obbligo della vidimazione del registro degli infortuni:
- Calabria, Delibera 25 luglio 2013;
- Campania, Delibera 20 dicembre 2013, n.607; Reg. 28 marzo 2014, n. 3;
- Friuli Venezia Giulia, art. 15 L.R. 11 ottobre 2013, n. 13;
- Liguria, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40;
- Lombardia, art. 2 L.R. 2 aprile 2007, n. 8;
- Puglia, art. 1 L.R. 1° febbraio 2013, n. 2;

In tali regioni, pertano, sono sanzionabili solo la mancata istituzione del registro degli infortuni e la mancata conservazione sul luogo di lavoro.

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