Rapporti di lavoro

Valutazione rischi, così gli obblighi dell'impresa utilizzatrice in caso di somministrazione di lavoro

di Mario Gallo

Il datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice in caso di somministrazione di lavoro si colloca in una posizione di garanzia primaria del diritto alla salute del lavoratore. Infatti, per effetto dell'articolo 23, comma 5, ultimo periodo, del Dlgs 276/2003, grava sullo stesso l'obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze; inoltre, allo stesso è attribuita la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

In questo modo si afferma in capo al datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice un dovere generale di sicurezza in ordine all'adeguatezza di strutture, macchine, impianti, sostanze, agenti fisici, eccetera che si estende anche alla disciplina del Dlgs 81/2008. Tale principio è stato anche nuovamente confermato dall'articolo 3, comma 5, del Dlgs 81/2008, il quale afferma che "… fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'art. 23 D.Lgs. n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore". In particolare, il datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice, oltre al dovere d'informazione, formazione, di fornitura dei dispositivi di protezione individuali e di sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, dovrà adempiere ai doveri di valutazione dei rischi.

In merito a quest'ultimo obbligo, il ministero del Lavoro (interpello 30 gennaio 2014, numero 5) è ritornato nuovamente sul tema della somministrazione di lavoro fornendo alcuni ulteriori chiarimenti in merito. L'intervento nasce dal quesito posto da Confindustria che ha chiesto di sapere se, nell'ambito di tale contratto, l'impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Dtl di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La questione nasce dalla previsione contenuta nell'articolo 23, comma 5, lettera c) del Dlgs 276/2003 che sancisce il divieto di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro con le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex articolo 28 del Dlgs 81/2008.
La risposta del ministero è stata negativa in quanto "dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell'ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008".

Viceversa, in sede di eventuale accesso ispettivo l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi deve essere dimostrata dall'impresa utilizzatrice mediante esibizione del documento di valutazione rischi (Dvr). Il ministero, inoltre, ha sottolineato ancora una volta che l'agenzia di lavoro ha l'onere di verificare l'avvenuta predisposizione del Dvr da parte dell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso, sembra quindi senza dover entrare anche nel merito della stessa e in particolare sulla sua correttezza in ordine al rispetto della prescrizione dell'articolo 28, comma1, del Dlgs 81/2008, che obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro ai quali sono esposti questi particolari gruppi di lavoratori "somministrati".

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