Ambito di utilizzo dei buoni lavoro
Il lavoro accessorio (voucher) costituisce uno strumento volto a ricondurre nell’ambito della legalità talune peculiari prestazioni lavorative, caratterizzate da occasionalità, che differentemente sfuggirebbero a qualsiasi regolarizzazione. Partendo da tali presupposti si è ormai consolidato un orientamento mirato ad evitare che l’utilizzo improprio del lavoro accessorio dia origini a fenomeni di destrutturazione e sostituzione di altre tipologie contrattuali più stabili, particolarmente nel settore degli appalti. In tale contesto il Ministero del lavoro ha ribadito che tale tipologia contrattuale è utilizzabile solo in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, con esclusione di intermediari. L’unica eccezione è prevista con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio, ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010. Pertanto, in risposta al quesito, si ribadisce che non è possibile per una impresa edile che acquisisce lavori in appalto utilizzare, per la esecuzione degli stessi, dei lavoratori reclutati e retribuiti con i voucher.