Rapporti di lavoro

La redazione del documento di valutazione dei rischi in caso di nuove imprese

di Mario Gallo

L'art. 18, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 3-bis in base al quale, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non appare chiaro, quando il legislatore afferma "… effettuare immediatamente …", se voglia intendere che la valutazione dei rischi debba essere iniziata e conclusa nei 90 giorni con l'elaborazione finale del relativo documento, oppure se la valutazione dei rischi debba essere completa fin dall'inizio dell'attività. A nostro avviso tra le due tesi quella che appare più corretta è la prima in quanto da un'interpretazione logico-sistematica da un lato si rileva, in primo luogo, che lo stesso legislatore all'art. 28, comma 2, afferma che il documento di valutazione dei rischi è "... redatto a conclusione della valutazione …" e dall'altro è impensabile che per una nuova impresa, già al momento dell'inizio dell'attività, sia presente il rappresentante dei lavoratori - figura questa non più eventuale come, invece, era previsto nel D.Lgs. 626/1994 - senza contare che nella fase costitutiva è fisiologico l'adattamento organizzativo in termini sia strutturali che di organico. Tuttavia, è altresì vero che il datore di lavoro fin dal primo giorno di attività è tenuto a garantire, in generale, l'integrità psico-fisica dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c.; pertanto, per conciliare queste due contrapposte esigenze, l'unica soluzione che appare praticabile è quella di ritenere che il datore di lavoro - già prima dell'inizio dell'attività - debba valutare preventivamente i rischi e applicare le norme tecniche in materia di prevenzione degli infortuni, assicurando ai lavoratori al momento dell'inizio della prestazione lavorativa i dispositivi di protezione individuali, l'informazione e la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc. fermo restando il carattere provvisorio degli adempimenti fino a quando non sarà redatto il documento di valutazione dei rischi.

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