Rapporti di lavoro

Computo dell'organico e trasferimento di azienda

di Alberto Bosco

L'ipotesi di trasferimento d'azienda si verifica quando un'azienda o un ramo della stessa viene ceduta ad un'altra azienda in seguito ad alienazione, usufrutto, affitto, fusione o incorporazione (art. 47 legge 428/1990, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 18/2000 e dall'art. 31 D.Lgs. 276/2003). Se l'impresa interessata al trasferimento in qualità di cedente (ai fini dell'applicabilità della specifica procedura del trasferimento d'azienda non ha invece alcun rilievo il dato occupazionale del cessionario) ha un organico aziendale composto da più di 15 dipendenti, il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale stabilite dall'art. 47 legge 428/1990 e successive modificazioni (in particolare va effettuata la comunicazione preventiva alla RSU aziendale e alle OO.SS. e, se richiesto, l'esame congiunto con le stesse). Nella determinazione dell'organico aziendale, in presenza del quale sorge l'obbligo di adottare la procedura descritta, è opportuno approfondire tre aspetti, uno dei quali non espressamente disciplinato dalla legge.

A) È innanzitutto necessario verificare se il dato occupazionale debba essere determinato con riferimento alla singola unità produttiva o all'impresa nel suo complesso. Si ritiene che il dato occupazionale (più di 15 dipendenti) debba essere riferito all'impresa cedente nel suo complesso e non alla singola unità produttiva: ciò è chiaramente confermato dal tenore letterale dell'art. 47 L. 428/1990 che precisa appunto che l'informazione sindacale deve essere fatta nelle sole imprese in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti.
Il riferimento all'organico aziendale complessivo dell'impresa deve essere fatto anche nel caso in cui il trasferimento riguardi non l'intera azienda ma soltanto un ramo della stessa con un numero di dipendenti inferiore ai 15: tale soluzione, ora chiaramente deducibile dal tenore della norma richiamata, trovava del resto conferma anche nella giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente disciplina (in questo senso Pret. Milano 17.6.1997).
Nell'ipotesi di gruppo di imprese la determinazione dell'organico aziendale andrà effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese che lo compongono, senza che abbia rilievo il numero di dipendenti occupati dalle altre imprese del gruppo: il gruppo di imprese infatti, nel nostro ordinamento, non ha una rilevanza giuridica a sé stante, nel senso che non viene riconosciuto come autonomo centro di imputazione di diritti od obblighi in quanto ciascuna delle imprese che lo costituisce preserva la propria autonomia giuridica e la titolarità degli stessi.
Vale la pena di ricordare come la legge, proprio al fine di garantire l'effettività delle tutele previste dalla normativa in tema di trasferimento, stabilisce che gli obblighi d'informazione e di esame congiunto in sede sindacale devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante: in sostanza ai fini dell'insorgenza della procedura sindacale resta rilevante l'organico dell'impresa cedente, mentre è irrilevante che la decisione di cedere provenga da quest'ultima o da altra impresa che ne detiene il controllo (art. 47, comma 4, legge 428/1990; art. 7, n. 4 dir. n. 2001/23/CE; art. 2 n. 4 dir. 98/59/CEE).

B) La seconda osservazione riguarda il momento in cui deve essere verificato il dato occupazionale ai fini della determinazione dell'applicazione della procedura sindacale. In assenza di precisazioni normative e in mancanza di significativi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che, al fine di evitare comportamenti elusivi della normativa, il dato occupazionale non debba essere valutato al momento preciso del trasferimento, ma tenendo conto della occupazione media precedente tale momento: in questo senso, tenendo conto di disposizioni legislative analoghe, si ritiene opportuno e prudente calcolare la media perlomeno dell'ultimo semestre che precede l'inizio della procedura di trasferimento.
Il momento del trasferimento da considerare deve correttamente intendersi come il momento in cui è perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento (ad esempio data di stipula del contratto di alienazione, usufrutto, affitto) o in cui è stata raggiunta l'intesa vincolante, se precedente a quest'ultimo (è "vincolante" ai fini della disciplina del trasferimento d'azienda qualunque atto che sia "stabile" e "definitivo" nel tempo racchiudendo la manifestazione di volontà ormai "immodificabile" o "irretrattabile" del cedente e cessionario: in questo senso, ad esempio, non sono "vincolanti" né il "contratto preliminare", né gli atti interni della società cedente o cessionaria, come le delibere assembleari).

C) L'ultima osservazione riguarda l'individuazione dei lavoratori che devono essere computati nell'organico aziendale. Sul punto, si ritiene che debbano essere computati:
- lavoratori in forza a tempo indeterminato e determinato, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro dirigenti;
- lavoratori con contratto intermittente (art. 39 D.Lgs. 276/2003);
- lavoratori con contratto ripartito (art. 43, comma 2, D.Lgs. 276/2003);
- lavoratori con rapporto di telelavoro.
I lavoratori part-time, secondo i principi generali, si computano in proporzione all'orario svolto.
Non devono invece essere computati:
- lavoratori a domicilio (salvo il caso in cui sia dimostrata la sostanziale stabilità del rapporto con gli stessi);
- lavoratori con contratto di reinserimento (art. 20, comma 4, legge 223/1991);
- apprendisti;
- lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato (art. 22, comma 5, D.Lgs. 276/2003);
- co.co.co. e contratti a progetto;
- soci lavoratori;
- associati in partecipazione;
- lavoratori dell'impresa familiare;
- tirocinanti e gli stagisti (art. 1, comma 2, D.M. 142/1998).

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