L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Detassazione premio di risultato

Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un Accordo territoriale sottoscritto nell'anno 2012 e valido fino al 31.12.2014, regolarmente depositato alla DTL, ai fini della detassazione 2014 (DMCM 19.2.14) deve necessariamente depositare una nuova autodichiarazione di conformità (la precedente depositata nel 2013, DPCM 22.1.13) affinché la detassazione abbia corretta validità? Claudio Gufoni

La proroga a tutto il 2014 della peculiare agevolazione relativa alle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è contenuta nel comma 482 dell’articolo 1 della legge 228 del 2012 (Legge di stabilità per il 2013), che espressamente richiama, per la applicazione della norma, le “medesime modalità” previste dal precedente comma 481 e relative all’applicazione della agevolazione nell’anno 2013. Tale ultima disposizione di legge prevedeva la emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di attuazione. Il decreto, emanato il 22 gennaio 2013, prevede all’articolo 3 l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti sottoscritti a livello aziendale e territoriale presso la competente DTL “con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni” del decreto. Ai fini della fruizione della peculiare agevolazione (detassazione) per il 2014 non si ritiene sia necessario depositare una nuova dichiarazione di conformità, considerato che l’Azienda continua ad applicare l’Accordo territoriale firmato nel 2012, regolarmente depositato con la relativa autodichiarazione di conformità. Lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014, si limita a ribadire che “continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.”, particolarmente quelle di cui all’articolo 2 del DPCM 22 gennaio 2013 recante la definizione di “retribuzione di produttività”. Incidentalmente si richiama il recentissimo Accordo interconfederale in materia di detassazione sottoscritto tra Confindustria e CGIL CISL e UIL (il 15 maggio scorso) nel quale si legge che le “le parti concordano … che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell’Accordo quadro del 24 aprile 2013 , hanno già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013, sono ancora utili , coerenti e conformi alla finalità della norma [il comma 481 della legge di stabilità per il 2013, NdA] e, dunque possono fruire , anche per l’anno 2014, della relativa agevolazione.”.

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