Contributo d'ingresso alla mobilità
Si conferma che il mancato versamento dell’anticipazione non sospende la procedura, né comporta la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennità di mobilità. Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 62/1996 riprendendo quanto previsto dal comma 8, articolo 8 della Legge n. 236/1993 che di seguito si riporta: “Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all' articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.