L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contributo d'ingresso alla mobilità

di Luca Vichi

La domanda

Secondo il comma 3, art. 4 della L. n. 223/1991 al momento della comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 223/1991, l’azienda dovrà aver effettato il pagamento all'INPS di una somma a titolo di anticipazione sul versamento di cui al comma 4, art. 5. Nel caso di omesso pagamento dell’anticipazione del contributo di ingresso alla mobilità e di pagamento unicamente di tale contributo nella sua totalità al momento della comunicazione del licenziamento, quali sono le sanzioni in cui incorrerebbe l’azienda, fermo restando la non sospensione o invalidità della procedura stessa. Sono presenti orientamenti di prassi o giurisprudenziali in tal senso?

Si conferma che il mancato versamento dell’anticipazione non sospende la procedura, né comporta la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l’indennità di mobilità. Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 62/1996 riprendendo quanto previsto dal comma 8, articolo 8 della Legge n. 236/1993 che di seguito si riporta: “Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all' articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”.

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