Rapporti di lavoro

TFR e crediti di lavoro: il coefficiente di rivalutazione di maggio 2014

di Paola Sanna


L'Istat in data 13 giugno 2014 ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di maggio 2014, il quale è risultato pari a 107,30. L'indice è utilizzato anche per la determinazione della rivalutazione dei crediti di lavoro.


L'indice di rivalutazione di maggio 2014
Il coefficiente di rivalutazione di maggio 2014, pari a 0,765056, deve essere utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2013 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 maggio - 14 giugno 2014.
La costruzione dell'indice di rivalutazione del TFR relativo al mese di maggio 2014 avviene con le modalità di seguito descritte e illustrate nell'articolo 2120 del Codice Civile.

Indice ISTAT di dicembre 2013 = 107,10

Indice ISTAT di maggio 2014 = 107,30


107,30 – 107,10 = 0,20

0,20 : 107,10 = x : 100

x = 0,186741
(incremento percentuale rispetto a dicembre dell'anno 2013)


0,186741 x 75% = 0,140056


0,140056 + 0,625 (5/12 di 1,5%) = 0,765056

La rivalutazione del TFR in Tesoreria
Come già evidenziato l'indice di rivalutazione del TFR è un coefficiente utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente (sia in caso di dipendente in forza che in caso di dipendente cessato).
La rivalutazione spetta anche sulle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di:
- aziende con più di 50 addetti;
- lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del Codice Civile.
In merito a tale aspetto si ricorda come l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 70/E/2007, abbia attribuito al datore di lavoro il compito di determinare e versare anche l'imposta sostitutiva relativa alla quota maturata presso il Fondo di Tesoreria.
Il datore di lavoro è quindi chiamato a conguagliare, nel flusso Uniemens, l'importo dell'imposta sostitutiva versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, compensando il credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Secondo le istruzioni fornite dall'INPS il recupero avviene:
- da subito, con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno (e per i quali nell'anno precedente sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria).
All'atto della liquidazione del TFR, i datori di lavoro provvedono a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate, comprensive della rivalutazione ex articolo 2120 del Codice Civile operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva;
- nella denuncia riferita al mese di "dicembre", salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia di "febbraio dell'anno successivo", per i lavoratori in forza.

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