Rapporti di lavoro

Nuovi insediamenti produttivi, soggetti obbligati

L'obbligo di presentazione del MUN ricade sui datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano lavoratori subordinati e equiparati, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, c.1, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008, nei casi di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a "lavorazioni industriali", nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti.
Il comma 4 dell'art. 67, tuttavia, circoscrive l'adempimento in questione qualora nel nuovo insediamento o in quello da ampliare o ristrutturare è prevista la presenza di più di tre lavoratori; è bene precisare che nel computo non vanno considerati solo i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.) ma anche gli altri equiparati dalla predetta norma come, ad esempio, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione d'opera (art. art. 2549 e ss. c.c.), i collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 c.p.c.) e i lavoratori a progetto (art.61 e ss. D.Lgs. n.276/2003) che svolgono la propria prestazione nei luoghi di lavoro del committente, nonché i lavoratori a tempo determinato e part – time.
Invero, quello che ha rilievo ai fini di detto computo è il numero delle postazioni di lavoro che sono previste nel progetto di start up o di modifica e sul quale, quindi, è necessario porre sempre molta attenzione anche per i risvolti sanzionati di cui si dirà più avanti.
Il risultato, quindi, è che l'adempimento in questione interessa anche i titolari di attività che non occupano lavoratori subordinati ma, ad esempio, si avvolgono solo di soci lavoratori ipotesi questa molto diffusa.
Inoltre, occorre anche far rilevare che a differenza della disciplina previgente ora la norma individua nel solo nel datore di lavoro il soggetto obbligato alla notifica e non fa, quindi, nessuno riferimento al dirigente.

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