Rapporti di lavoro

Bonus 80 euro: nuove regole di compensazione per i sostituti

di Paolo Rossi

In sede di conversione in legge del D.l. 24 aprile 2014, n. 66 (legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dal giorno successivo), viene modificato l'articolo 1 di detta norma, nella parte in cui limitava il recupero dei bonus erogati fino a capienza del monte ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, sui contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Ne deriva che il credito Irpef riferito al bonus potrà essere compensato con qualunque altro debito in F24 e, in caso di incapienza nel mese, potrà essere riportato al mese successivo.
Il nuovo comma 5 dell'articolo 1 sancisce, ora, in modo generalizzato, che "le somme erogate […] sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Il blocco resta invece per gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, i quali possono recuperare le somme erogate mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario.

Si recupera con il codice tributo "1655"
Non dovrebbe cambiare il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, da utilizzare per il recupero in F24 dei bonus erogati.
Si tratta del codice "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66", da esporre nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAAR".
Il recupero da parte dei sostituti d'imposta pertanto, come già accennato, potrà avvenire mediante compensazione con una qualunque altra somma a debito presente nel modello di pagamento F24. Ciò che cambia è l'eliminazione della doppia condizione limite: da una parte il vincolo della "capienza" del credito esclusivamente sul monte ritenute e contributi, dall'altra la necessaria corrispondenza del periodo di paga (quindi l'impossibilità di compensare bonus erogati in un determinato periodo di paga con ritenute e contributi riferiti ad un altro periodo di paga).

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