Rapporti di lavoro

Assegno per il nucleo familiare: i chiarimenti del Ministero dell'Economia

di Massimo Braghin

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, in data 19 giugno 2014, la circolare n. 20 relativa alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, e alla rivalutazione dei livelli di reddito di riferimento con decorrenza 1° luglio 2014.
Le fonti normative relative a tale tipologia di prestazione a sostegno del reddito si ritrovano nella Legge n. 153/1988, con la quale, appunto, è stata istituita questo trattamento economico, in favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti, nonché in favore dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari risultino composti da più persone e i cui redditi siano inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno.
L'assegno per il nucleo familiare ha sostituito i vecchi assegni familiari e ogni altro trattamento previsto in favore delle famiglie, qualsiasi sia la denominazione.
Nello specifico, la normativa suddetta, all'art. 2 comma 12, ha disposto che ogni anno si debba procedere a rivalutazione dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In termini operativi, annualmente, l'INPS pubblica le tabelle di validità, cha hanno decorrenza dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. In effetti, ricordiamo che in data 11 giugno 2014, l'INPS, con la circolare n. 76, ha reso nota la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013, che è risultata essere pari all' 1,1%. Per effetto della predetta oscillazione, è dunque possibile procedere alla rivalutazione dei livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. Nella medesima Circolare, l'INPS ha allegato le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché gli importi mensili delle prestazioni.
Il Ministero dell'Economia, nella Circolare in commento, specifica, inoltre che, a seguito dell'introduzione dell'IMU, i redditi dominicali dei terreni non affittati e i redditi dei fabbricati non locati, non rientrano più nei redditi assoggettabili ad IRPEF; tuttavia, avendo comunque natura di reddito, vanno in ogni caso tenuti in considerazione nel reddito familiare complessivo.
Relativamente alla compilazione del modello di domanda di assegno per il nucleo familiare, si procede come segue:
- indicazione dei dati del soggetto richiedente l'assegno;
- elencazione dei componenti il nucleo familiare, specificando per ognuno, oltre ai dati anagrafici e alla relazione di parentela, anche se si vengano a trovare in situazioni particolari quali studente, apprendista, disabile, orfano;
- indicazione del reddito del richiedente, del coniuge, di eventuali altri familiari che producono redditi, distinguendo tra redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi soggetti a tassazione separata, redditi esenti e altri redditi;
- dichiarazione da parte del coniuge del richiedente l'assegno di non aver richiesto né di richiedere altri trattamenti di famiglia;
- dichiarazione di responsabilità del richiedente l'assegno.

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