Rapporti di lavoro

Cigs e solidarietà estese ai partiti politici

di Luca Vichi

L'articolo 16 del DL n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito nella Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'estensione ai partiti e movimenti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà ex Lege n. 863/1984.

Il comma 3 di tale articolo demandava ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative di quanto sopra esposto; tale decreto è stato emanato in data 22 aprile.

Ora l'INPS, con la circolare n. 87 dell'8 luglio 2014, si sofferma sugli aspetti contributivi di tale novità e illustra le modalità operative per l'assolvimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Soggetti destinatari
Sono destinatari dell'estensione della disciplina dei trattamenti straordinari CIGS e dei contratti di solidarietà i partiti e movimenti politici iscritti all'apposito registro, tenuto dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del decreto (28 dicembre 2013) nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti, entro 12 mesi, a trasmettere una copia autentica dello statuto alla suddetta commissione.

L'accesso agli interventi di integrazione salariale straordinaria è condizionato dall'iscrizione e dal mantenimento di tale iscrizione nell'apposito registro.

Nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014), i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 possono, comunque, accedere agli ammortizzatori sociali ivi contemplati.

La riclassificazione previdenziale
La circolare in commento evidenzia come attualmente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici siano classificati nel settore terziario con CSC 70703 e con ATECO 2007 94.92.00.

Per dare attuazione alla novità di cui al DL n. 149/2013, i partiti e movimenti politici vengono riclassificati a decorrere da "gennaio 2014" con il nuovo CSC 70710 cui sarà accoppiato il medesimo ATECO 2007 94.92.00.

Nessuna modifica invece per quanto attiene le posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C. 70703 con c.a. 9U, riferite al personale dirigente già assicurato ai fini pensionistici all'ex INPDAI, trattandosi di soggetti esclusi dalla disciplina.

Adempimenti contributivi
La nuova classificazione comporta il versamento della contribuzione per il finanziamento della CIGS. Tale prestazione, come si ricorderà, è finanziata infatti attraverso il versamento di:

- un contributo ordinario in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico dei lavoratori. Tale contributo è dovuto per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part time);
- un contributo addizionale stabilito in misura diversa, determinata in base alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente. Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale è pari al 3% dell'integrazione salariale corrisposta; per quelle con più di 50 dipendenti è pari al 4,5%. Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento CIGS, il contributo raddoppia, diventando pari al 6%, ovvero al 9%, dell'integrazione salariale corrisposta.

Modalità operative
A partire dal periodo di paga "luglio 2014" i partiti e movimenti politici dovranno incrementare l'aliquota complessivamente dovuta all'INPS della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di CIGS.

Il versamento pregresso relativo al periodo da "gennaio a giugno 2014" dovrà invece essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame).

Ai fini dell'esposizione sul flusso Uniemens della regolarizzazione contributiva di cui trattasi, deve essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di < DatiRetributivi > il nuovo codice causale "M132" avente il significato di "Contributo Cigs ex art. 16, del DL 149/2013" e, nell'elemento <ImportoADebito>, la somma complessiva da pagare.

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