Rapporti di lavoro

Flussi d'ingresso lavoratori stranieri: riaperti i termini per alcune categorie

di Virginio Villanova

Il Ministero del lavoro, ha verificato che per alcuni categorie d'ingresso previste dal D.P.C.M. 25 novembre 2013 (programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013), le domande sono state molto al di sotto delle specifiche quote previste. Pertanto, il termine inizialmente previsto per il 20 agosto 2014 per la presentazione delle istanze, viene ulteriormente esteso fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2014, nota congiunta Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'Interno del 10 luglio 2014, prot. 4486.

Le categorie interessate
Le domande potranno essere presentate per due distinte categorie d'ingressi previste dal Decreto flussi:
1. ingressi per cittadini formati all'estero ex art. 23 T.U. ( art. 2, D.P.C.M. 25.11.2013);
2. conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. (art. 5).
La prima categoria d'ingressi, riguarda quei lavoratori stranieri che hanno completato specifici programmi di istruzione e di formazione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del T.U. e siano iscritti nelle apposite liste tenute presso la Direzione Generale dell'immigrazione del Ministero del Lavoro.
La seconda categoria d'ingressi, riguarda invece gli stranieri che sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendano svolgere nel nostro Paese, un lavoro subordinato, anche domestico, o un lavoro autonomo.

Cosa fare per ottenere la quota
Per i lavoratori formati nei Paesi d'origine, la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello B-PS, secondo le istruzioni a suo tempo fornite dai due Ministeri (Interno/Lavoro) con la circolare congiunta del 16 dicembre 2013.
Le Direzioni territoriali del lavoro, ricevuta la domanda e verificati i requisiti, invieranno l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali si chiede il nulla osta all'ingresso, alla Direzione Generale per l'Immigrazione del Minsitero del lavoro. Questa, verificata la presenza del nominativo nell'apposito elenco comunicato dall'Ambasciata Italiana nel Paese d'origine del lavoratore, attribuisce la relativa quota d'ingresso tramite procedura telematica interna. La Direzione Territoriale potrà inoltrare allo Sportello unico per l'Immigrazione, il proprio parere favorevole al fine del rilascio del nulla osta all'ingresso.
Sempre entro lo stesso termine del 31 dicembre 2014, gli interessati potranno presentare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno CE rilasciato da altro Stato membro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.
In questo caso, il modello da utilizzare sarà quello sotto indicato, in relazione alla natura e alla tipologia del rapporto di lavoro che lo straniero intende svolgere in Italia:
- LS: lavoro subordinato;
- LS1: lavoro domestico;
- LS2: lavoro autonomo.
Le domande potranno essere presentate, come avviene già da diversi anni, esclusivamente per via telematica, direttamente dall'interessato o per il tramite del patronato, o di ogni altro soggetto autorizzato a svolgere tale attività.

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