Rapporti di lavoro

Obbligo d'esame per i corsi online

di Luigi Caiazza

Se la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è erogata con modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se avviene con modalità e-learning, la verifica è obbligatoria. Questa l'indicazione fornita dal ministero del Lavoro con l'interpello 12 dell'11 luglio.
Sempre in tema di formazione, il ministero ha precisato che qualsiasi associazione senza finalità di lucro riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento può rientrare tra i soggetti formatori (interpello 10). Inoltre le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta emanazione, includendo quelle effettuate tramite contratti di associazione e partecipazione in base all'articolo 2549 del codice civile, in quanto in tal caso l'attività formativa resta di diretta gestione dell'associante tramite l'associato (interpello 14).
Edilizia
Con l'interpello 13, invece, il ministero afferma che in un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare più contratti. Fermo restando che l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera, con la propria organizzazione, ovvero concederla in subappalto in tutto o in parte a imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, cadrà su di essa l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
La valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria da parte del committente varia a seconda che questa abbia concesso i lavori in subappalto o li esegua direttamente. Nel primo caso la verifica riguarderà il possesso delle capacità organizzative; nella seconda ipotesi riguarderà anche le capacità organizzative e la disponibilità di risorse umane e materiali, in relazione all'opera da realizzare, da parte delle imprese esecutrici.
Polizia e Vigili del fuoco
Anche nei confronti del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, devono essere garantite le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese quelle relative allo stress lavoro-correlato, che non possono essere derogati anche in presenza di «particolari esigenze connesse al servizio espletato».
L'attività di prevenzione consisterà nell'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni, concordata con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e medico competente. Ferma restando la facoltà, per il datore di lavoro, di delegare i compiti relativi alla sicurezza (con esclusione della nomina del Rspp, valutazione dei rischi e redazione del relativo documento). Perché la delega sia efficace occorre osservare le condizioni ex articolo 16 del Testo unico: il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica funzione e deve avere l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

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