Il Ministero del Lavoro interviene sui Fondi di solidarietà previsti dalla legge Fornero
Confindustria, AGCI, Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato due istanze di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 4 e ss., L. n. 92/2012, concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Più in particolare, gli interpellanti hanno richiesto precisazioni in ordine a quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di quindici dipendenti, siano tenute alla adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l'accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.
Il Ministero con risposta ad interpello n. 21 del 17 luglio 2014 fornisce indicazioni sulla interpretazione dell'art. 3, comma 4 e ss., L. n. 92/2012 (Legge Fornero), concernente appunto la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali posti in essere per garantire appunto i "settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Il Ministero parte per le interpretazioni dalla lettura della norma:
"(…) le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (…)".
Dalla stretta lettura della norma è chiaro che l'adesione a detti fondi è prevista per le imprese con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, e che non possano fruire in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito in quanto non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS.
Per le modalità e le condizioni per l'istanza di accesso alle prestazioni di detti Fondi ci si deve rimettere alla particolare disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.
Per il Ministero l'erogazione delle prestazioni del Fondo sono condizionate alla sussistenza di risorse finanziarie poste in essere al momento della istanza e ricorda che la normativa sancisce espressamente il divieto per l'INPS di erogare prestazioni in eccedenza.
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