Rapporti di lavoro

Contributo di licenziamento, ecco quando è dovuto

di Antonio Carlo Scacco

La legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha introdotto, all'articolo 2, comma 31, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuto dal 1° gennaio 2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore cessato negli ultimi 3 anni. La legge di stabilità per il 2013 ha poi precisato che il contributo è direttamente collegato al teorico diritto all'Aspi da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione.

Di seguito il riepilogo delle possibili casistiche:

Fattispecie - Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato (incluso part-time e lavoro intermittente) per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa (cfr. Interpello Min. lav. 23 ottobre 2013, n. 29).

Contributo licenziamento - È dovuto.

Note - Il contributo è dovuto anche per l'apprendista. Non è dovuto per il lavoratore domestico, attese le sue peculiarità (cfr. Circolare Inps 25/2013).

Fattispecie - Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL.

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - Il contributo non è dovuto limitatamente agli anni 2013-2015.

Fattispecie - Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - Il contributo non è dovuto limitatamente agli anni 2013-2015.

Fattispecie - Dimissioni volontarie.

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - Regole valide anche per l'apprendista.

Fattispecie - Dimissioni per giusta causa.

Contributo licenziamento - È dovuto.

Note - Regole valide anche per l'apprendista.

Fattispecie - Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (art. 55 Dlgs 151/2001). Il periodo è quello che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Contributo licenziamento - È dovuto.

Note - Regole valide anche per l'apprendista.

Fattispecie - Risoluzione consensuale.

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - È invece dovuto in caso di conciliazione ex art. 7 legge 604/66 con esito positivo che prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. È dovuto per risoluzioni consensuali da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (cfr Circ INPS 142/2012).

Fattispecie - Decesso del lavoratore.

Contributo licenziamento - Non è dovuto

Fattispecie - Recesso durante il periodo di prova.

Contributo licenziamento - È dovuto

Note - È dovuto se il recesso genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi.

Fattispecie - Recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione in apprendistato.

Contributo licenziamento - È dovuto.

Fattispecie - Cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi).

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Fattispecie - Processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - La esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'art. 4 a legge 92/2012 (Cfr. Circ. INPS 44/2012).

Fattispecie - Aziende tenute a versare il contributo per i lavoratori in mobilità (art. 5, co. 4, legge 23 luglio 1991, n. 223).

Contributo licenziamento - Non è dovuto.

Note - La contribuzione non riguarda gli organi delle procedure concorsuali (art. 3, co. 3, legge 223/91) fino al 1° gennaio 2016 e per le aziende soggette alla legge 223/1991. Le aziende in procedura concorsuale non soggette alla legge 223/1991 sono tenute al contributo dal 1 gennaio 2013 (cfr. Msg INPS 27 giugno 2013, n. 10358).

Fattispecie - Sospensione per aspettativa non retribuita.

Note - Il relativo periodo non è considerato ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale.

Fattispecie - Periodi di congedo straordinario ex articolo 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001

Note - Il relativo periodo non è considerato ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale.

Fattispecie - Lavoratori intermittenti: periodi non lavorati con o senza disponibilità

Note - Il relativo periodo non è considerato ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale.

Articolo 2, - Comma 31 - Legge Fornero (92/12)

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