L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasfertista e utilizzo di auto propria

La domanda

Ad un soggetto trasfertista, che percepisce un'indennità forfettaria di trasferta, ma che utilizza l'auto propria per effettuare le trasferte, il rimborso chilometrico riconosciuto in aggiunta all'indennità forfettaria, se debitamente documentato, può essere esente da imposizione contributiva e fiscale?

È opportuno premettere qualche precisazione circa la nozione di lavoratore "trasfertista". L'indirizzo giurisprudenziale ribadito nella recente sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2013, n. 22796 , ormai consolidato (conforme anche Cass. 13 gennaio 2012 n. 396 e Cass. 25 gennaio 2012, n. 3824), ha chiarito che deve intendersi tale colui che;
a) svolge contrattualmente la normale attività lavorativa al di fuori di una sede di lavoro prestabilita, anche se l'assunzione sia formalmente avvenuta per una determinata sede;
b) sia retribuito con una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica,
c) anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, ecc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate.

Tale nozione differisce da quella adottata dal Ministero delle Finanze (Circ. 326/E del 23 dicembre 1997), successivamente recepita dall'INPS, il quale aveva invece ritenuto che l'indennità o maggiorazione erogata a titolo di trasferta, per essere considerata tale, dovesse essere corrisposta in maniera fissa e continuativa.

Tanto premesso, il regime fiscale e contributivo applicabile alla indennità di trasferta è quello previsto dall'articolo 51, co. 6, TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale prevede l'imponibilità di tali somme limitatamente al 50% del loro ammontare.
Appare utile ricordare che, ricorrendone le condizioni, al lavoratore "trasfertista" può essere erogata la normale indennità di trasferta regolamentata dall'art. 51, co. 5, TUIR. Il che può accadere, a titolo di esempio, se il lavoratore "trasfertista", assunto contrattualmente per esercitare le sue funzioni nella Regione Lazio sia, occasionalmente e temporaneamente, inviato ad espletare la sua attività in Lombardia.

Per tornare al quesito in oggetto, l'eventuale rimborso chilometrico corrisposto al trasfertista in aggiunta all'indennità o maggiorazione retributiva corrisposta a titolo di trasferta, è invece interamente imponibile. Un orientamento diverso, infatti, determinerebbe l'applicazione di una ulteriore agevolazione (in aggiunta alla agevolazione rappresentata dalla imponibilità al 50% dell'indennità di trasferta) ad una medesima fattispecie.

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