Rapporti di lavoro

Più dati nel Cud degli autonomi

di Mario Cerofolini

La nuova sezione della Certificazione unica riferita ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, richiede maggiori informazioni rispetto alla precedente attestazione che poteva essere rilasciata in formato libero dal sostituto d'imposta. È quanto emerge dalle prime bozze anticipate ieri dal Sole 24 Ore.
Le differenze
Finora non esisteva per i compensi diversi da quelli certificati dal Cud un modello ufficiale di riferimento. Era disciplinato solo il contenuto minimo della certificazione che – come insegna l'esperienza pratica – segue format diversi. Da un punto di vista del contenuto è necessario fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del Dm 9 gennaio 1998. La norma dispone che le certificazioni (diverse da quelle aventi ad oggetto redditi di lavoro dipendente e assimilati) deve attestare l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, l'ammontare delle ritenute operate e quello di eventuali contributi previdenziali per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore. Qualora siano state operate ritenute a titolo d'imposta nella certificazione va specificato anche che il contribuente non è tenuto a dichiarare i relativi redditi.
La nuova sezione
La compilazione della sezione è riservata alle certificazioni di lavoro autonomo. Andrà rilasciata, quindi, a tutti i lavoratori autonomi sia occasionali sia titolari di partita Iva. Nella prima parte, composta da tre colonne, viene identificata la tipologia di compenso erogato (attraverso un codice da indicare in colonna 1), l'anno (si presume) di erogazione dello stesso (colonna 2) e l'aliquota della ritenuta applicata (colonna 3). Dall'analisi degli altri campi del modello, le informazioni che andranno fornite sono maggiori rispetto a quelle precedenti e le stesse dovranno essere fornite con un dettaglio più analitico. A tale riguardo è, ad esempio, previsto un campo denominato «spese rimborsate» (colonna 22) che dovrebbe essere destinato ad accogliere le spese anticipate dal percettore in nome e per conto del committente e che non sono state assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono compenso. È inoltre previsto un campo - analogo a quello del 770 - in cui andare a evidenziare le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale. Andrà chiarito se, come avviene per il 770, in questo campo vadano evidenziati anche i compensi corrisposti ai soggetti che adottano il regime dei nuovi minimi o a quelli che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative produttive. Quanto alla ritenuta operata quest'ultima sarà evidenziata in colonna 9 se fatta a titolo di acconto ed in colonna 10 se a titolo d'imposta. Sempre con riferimento alla ritenuta operata il quadro richiede anche l'indicazione, campo 23, delle ritenute restituite (ad esempio perché versate in eccesso a causa di errori di calcolo).
Il nuovo modello implicherà, quindi, la necessità per il sostituto d'imposta di fornire maggiori informazioni. Per quanto riguarda il percettore, solo qualora sia messo nelle condizioni di poter sfruttare a proprio favore la mole di informazioni disponibili si realizzerebbe una reale semplificazione. Qualora venisse concessa la possibilità di poter di usufruire della dichiarazione precompilata quale documento unico di certificazione della propria posizione, ovvero venisse resa disponibile una sorta di banca dati alla quale attingere le informazioni necessarie, si supererebbero molte questioni operative legate alla consegna/invio delle certificazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©