Rapporti di lavoro

In hotel babysitter con certificato

di Giampiero Falasca

Il ministero del Lavoro (risposta ad interpello n. 25/14) chiarisce l'ambito di applicazione nel settore alberghiero dell'obbligo – introdotto dall'articolo 2 del Dlgs 39/14 – per ciascun datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale obbligo, come noto, nasce dal diritto comunitario ed è stato introdotto allo scopo di verificare l'esistenza di condanne per alcune condotte particolarmente gravi contro i minori (pedofilia, pedopornografia e reati connessi).

Con una precedente circolare (9/14) il Ministero aveva chiarito che l'obbligo trova applicazione nell'ipotesi di assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero nell'ambito di attivita che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Tenendo conto di questa lettura, secondo l'interpello, non rientrano nel campo di applicazione della norma quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, ma che sono rivolte ad una utenza indifferenziata, anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori.

Sviluppando questo ragionamento – osserva la nota ministeriale – per le attività alberghiere l'obbligo di richiedere il certificato sussiste solo per le persone addette a servizi e compiti che comportino un contatto esclusivamente con soggetti minori, come avviene, ad esempio, per l'addetto al cosiddetto miniclub o al babysitting.

L'obbligo di chiedere il certificato, invece, non riguarda i lavoratori addetti a settori afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, in quanto per questi servizi la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, nè tantomeno risulta preventivamente determinabile.

Per gli stessi motivi, se ci sono tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, secondo il Ministero il datore di lavoro non è tenuto a chiedere il certificato penale al personale impiegato nella stessa unità produttiva, anche se addetto ad attività di tutoraggio.

Il Ministero, infine, ricorda che la nuova normativa stabilisce che la richiesta del certificato debba essere formulata esclusivamente prima di effettuare l'assunzione, oppure in caso di nuova assunzione della stessa persona dopo la scadenza di un precedente rapporto: sulla base di questa precisa collocazione temporale, conclude la risposta ad interpello, se una persona viene spostata quando il rapporto di lavoro è già iniziato da attività esenti dal certificato ad attività per le quali sussiste l'obbligo, il datore di lavoro non è tenuto a richiedere alcunchè al dipendente.

Ministero del lavoro - Interpello 25 del 15 settembre 2014 di Federalberghi

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