L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Congedo straordinario e retribuzioni differite

Rossella Quintavalle

La domanda

Durante il periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 il dipendente non matura ferie e tredicesima mensilità, né accantona trattamento di fine rapporto. Per deduzione, chi scrive sarebbe portato a concludere che il dipendente durante il congedo non abbia diritto alla maturazione “tout cour” di nessuna delle retribuzioni differite. Eppure nessun testo sul tema cita espressamente la mancata maturazione della 14ma mensilità. Qual è l’interpretazione corretta? Il dipendente in congedo matura soltanto la 14ma mensilità?

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 119/2011 in vigore dall’11 agosto 2011, nel sostituire completamente il comma 5 all’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, al comma 5 quinquies stabilisce che: “Il periodo di cui al comma 5 (congedo straordinario) non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto”. Nulla veniva detto così specificatamente a proposito in precedenza. La successiva circolare illustrativa Inps, la n. 32 del 6/3/2012, altro non fa che ripetere pedissequamente quanto stabilito dalla novellata norma senza esprimersi sui nuovi calcoli a cura del datore di lavoro e sulla maturazione dei ratei in tale periodo di assenza. A parere di chi scrive, costituendo il congedo straordinario un periodo di sospensione del rapporto, è ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto escludere dal calcolo anche tutte quelle gratifiche già comprese in precedenza, menzionando espressamente solo la tredicesima mensilità quale istituto di origine legale spettante a tutti i lavoratori, e non le altre gratifiche che traggono origine da accordi tra le parti sociali, nelle diverse contrattazioni collettive del settore, come ad esempio la quattordicesima mensilità. L’Inps tuttavia, ad oggi, sollecitata sull’argomento, non ha ancora fornito più specifiche delucidazioni in merito, come fatto ad esempio nella circolare n. 14 del 15/1/2007, nella quale illustrava la modalità di calcolo della prestazione anticipata dai datori di lavoro durante il congedo straordinario biennale e chiaramente indicava che l’indennità economica doveva essere corrisposta nella misura della “retribuzione dell’ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.)”.

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