Rapporti di lavoro

Riposi al padre anche con madre casalinga

di Rossella Quintavalle

Il Consiglio di Stato, con sentenza 10 settembre 2014, n. 4618, ha affrontato la controversia relativa alla mancata concessione ad un dipendente del Ministero dell'Interno del diritto a fruire dei riposi post partum, riconosciuti al padre dal successivo art. 40, in presenza di madre casalinga.
Prende sempre più corpo l'interpretazione estensiva dell'articolo 40 del D.lgs. n. 151, nella parte in cui, concedendo al padre lavoratore il diritto a fruire dei permessi finalizzati ad assistere il bambino dal giorno successivo al compimento del terzo mese di cui all'articolo 39, ne riconosce il diritto anche quando la madre non sia lavoratrice dipendente.
Il problema nasce dall'interpretazione della lettera c) dell'articolo 40 che elenca in quali casi il padre possa fruirne:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Già nel 2008 il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 4293 del 09/09/2008) si era espresso in maniera estensiva sull'argomento. Dalla sentenza del 2008 traspariva chiaramente l'intenzione di non porre limiti alla parola "lavoro", che può assumere diversi significati tra cui anche quello che occupa la persona nella cura della casa e dei figli.
Anche allora i giudici del Consiglio di Stato hanno riconosciuto il diritto al padre ad usufruire dei riposi in caso di madre casalinga rifacendosi principalmente alla finalità della norma stessa, nata per dare sostegno alla famiglia e alla maternità così come previsto dall'articolo 31 della nostra Costituzione e volta a garantire principalmente la cura del neonato anche quando la madre (se pur non lavoratrice dipendente o autonoma), sia impegnata in attività, quali anche la cura quotidiana della casa e della famiglia, che possono distoglierla dalle cure del neonato. Dello stesso avviso anche la sentenza di Cassazione, n. 20324 del 20/10/2005 che, sia pure in un ambito differente, ha riconosciuto il diritto della casalinga al risarcimento del danno connesso alla riduzione della capacità lavorativa ritenendo quindi l'attività svolta valutabile economicamente.
Anche nella sentenza in argomento i Giudici hanno ritenuto di dare ragione al lavoratore soffermandosi anche sulla formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente" che letteralmente vuole significare tutti i casi di inesistenza di un rapporto di lavoro; se il legislatore non avesse voluto intendere alla lett. c) anche le donne che si dedicano alla cura della casa, ricomprendendo solamente coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, avrebbe usato la formula "nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente".
Un orientamento, quello del Consiglio di Stato, che è sicuramente più rispettoso dei principi dettati dalla Costituzione che per prima fissa il principio dell'uguaglianza dei diritti tra la donna e l'uomo, stabilendo altresì che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della funzione familiare e assicurare un'adeguata protezione alla madre e al bambino.
D'altra parte nel nostro Ordinamento sono state introdotte nel tempo norme sempre più specifiche volte a dare vigore al dettato Costituzionale attraverso disposizioni in grado di realizzare un'organizzazione lavorativa che consenta di soddisfare anche i bisogni affettivi e relazionali familiari al fine dell'armonico adempimento dei compiti dei genitori, salvaguardandone i ruoli in modo dignitoso senza dimenticare i diritti del genitore padre e la partecipazione di entrambi i genitori alla cura della prole.
Anche in questo caso dunque, che interessa un dipendente della pubblica amministrazione, si è voluto considerare innanzi tutto la finalità della norma stessa, nata per dare sostegno alla famiglia e alla maternità favorendo gli istituti finalizzati principalmente alla cura del neonato anche quando la madre, seppure casalinga, ha l'oggettiva impossibilità di conciliare le impegnative attività o anche quando il suo lavoro in casa, soprattutto alla nascita di un figlio, necessita di aiuti esterni spesso costosi, che possono essere invece sostituiti dall'intervento dell'altro genitore.

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